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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33915/2023 del 05/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (soci)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un imprenditore edile per ottenere il saldo di lavori di costruzione di un edificio, lavori che egli assumeva di avere eseguito su incarico di una società in nome collettivo della quale era anche socio. Nel corso di una lunga vicenda processuale, il giudice d’appello aveva ritenuto ritualmente instaurato il contraddittorio anche nei confronti della società, aveva respinto le eccezioni dei soci convenuti su legittimazione passiva, giudicato, solidarietà e prescrizione, e li aveva condannati in solido con la società al pagamento del corrispettivo, oltre rivalutazione e interessi. I ricorrenti censuravano: 1) la validità della costituzione/riassunzione della società in relazione al potere rappresentativo dell’amministratore giudiziario revocato; 2) la violazione del giudicato formato su una precedente sentenza del Tribunale; 3) la valutazione delle prove e l’onere probatorio sul credito e sui pagamenti; 4) soprattutto, l’applicazione dell’art. 2291 c.c., sostenendo che tra soci non opera la responsabilità illimitata e solidale prevista per i debiti sociali verso i terzi estranei; 5) la condanna alla rivalutazione monetaria e agli interessi, deducendo che il credito per saldo appalto è obbligazione di valuta e non di valore; 6) le spese di lite. Nel corso del giudizio di legittimità uno dei ricorrenti ha rinunciato al ricorso per effetto di una transazione con il creditore, mentre l’altro ha chiesto di profittarne ex art. 1304 c.c., senza che ciò sia stato ritenuto sufficiente dalla Corte per produrre effetto estintivo nei suoi confronti.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione limitatamente al ricorrente che aveva rinunciato al ricorso con accettazione della controparte. Quanto all’altro ricorrente, ha rigettato i primi tre motivi, ha accolto il quarto motivo sulla non operatività dell’art. 2291 c.c. nei rapporti interni tra soci e ha accolto il quinto motivo sulla decorrenza e natura degli accessori del credito (obbligazione di valuta, con interessi legali e non rivalutazione automatica). Il sesto motivo sulle spese è stato assorbito. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione per rideterminare il residuo corrispettivo dovuto, tenendo conto che la responsabilità per l’intero riguarda la sola società verso il terzo, mentre il socio convenuto risponde solo nei limiti dei suoi obblighi proporzionali di contribuzione agli oneri sociali, e per regolare anche le spese di tutti i gradi.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    rinuncia al ricorso con accettazione della controparte

    la rinuncia accettata estingue il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale interessato

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    memoria depositata dal condebitore solidale

    la memoria non è sufficiente a far profittare della transazione quando l’adesione presuppone un atto negoziale della parte personalmente

  • art. 1304 c.c.

    volere profittare dell'accordo transattivo

    la facoltà del condebitore solidale di profittare della transazione ha natura negoziale e deve essere esercitata personalmente

  • art. 101 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    la Corte esclude la violazione del contraddittorio perché la società era stata comunque validamente evocata e, al più, era contumace

  • art. 2909 c.c.

    giudicato della sentenza del Tribunale di Lecce n. 954 del 9.3.1990

    la precedente sentenza è letta come pronuncia di rito/inammissibilità per la domanda proposta solo contro i soci, non come rigetto sostanziale preclusivo

  • art. 115 c.p.c.

    violazione o falsa applicazione

    non vi è violazione quando il giudice di merito fonda la decisione sulle prove prodotte, sulla CTU e sulle risultanze documentali

  • art. 2697 c.c.

    violazione o falsa applicazione

    l’onere della prova non è invertito se la decisione si basa su documenti, esecuzione dell’opera e consulenza tecnica

  • art. 2291 c.c.

    responsabilità illimitata e solidale

    la responsabilità illimitata e solidale prevista per le obbligazioni sociali opera a tutela dei terzi estranei, non nei rapporti interni tra soci

  • art. 1224 c.c.

    rivalutazione monetaria e interessi

    per il saldo di un appalto, in assenza di prova del maggior danno, spettano gli interessi legali dalla mora e non la rivalutazione automatica

  • art. 1282 c.c.

    rivalutazione monetaria e interessi

    il credito pecuniario produce interessi secondo le regole delle obbligazioni di valuta

  • art. 1310 c.c.

    effetto ex art. 1310 cod. civ. anche nei confronti della SNC condebitrice

    gli atti interruttivi compiuti verso uno dei condebitori producono effetto anche verso gli altri

Massime di principio

  • La responsabilità illimitata e solidale dei soci di società di persone per i debiti sociali opera come regola di tutela dei terzi estranei alla compagine e non si estende automaticamente ai rapporti interni tra soci; in tali rapporti rilevano invece i reciproci obblighi di contribuzione agli oneri sociali.
  • La precedente decisione che abbia respinto una domanda perché proposta nei confronti di soggetti non legittimati o senza la necessaria partecipazione del soggetto passivamente obbligato integra, se letta nel complesso di motivazione e dispositivo, una pronuncia di rito non idonea a precludere la riproposizione della domanda in un giudizio successivo correttamente instaurato.
  • Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione degli artt. 115 e 2697 c.c./c.p.c. è infondata quando il giudice di merito abbia effettivamente valutato documenti, testimonianze e CTU: non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Per il saldo prezzo o corrispettivo di un appalto, il credito ha natura di obbligazione di valuta: la rivalutazione monetaria non è automatica e il maggior danno da ritardo deve essere allegato e provato dal creditore; in difetto, spettano gli interessi legali dalla mora.
  • La facoltà del condebitore solidale di profittare della transazione stipulata dal creditore con altro condebitore ha natura negoziale e richiede un atto riconducibile personalmente alla parte, non essendo sufficiente la sola iniziativa del difensore.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoObbligazioni solidaliImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

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