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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6817/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per riparazione per ingiusta detenzione relativo alla privazione della libertà personale subita dal 23/04/2015 (custodia cautelare in carcere) al 06/05/2015 e successivamente fino al 15/07/2015 agli arresti domiciliari, in relazione al reato di cui all'art. 612-bis c.p. Il ricorrente deduce che la remissione di querela è intervenuta in data 23/04/2015, cioè la stessa giornata in cui fu applicata la custodia cautelare, per cui il mantenimento della misura sarebbe avvenuto in assenza della condizione di procedibilità. Il Tribunale di Foggia inizialmente aveva ritenuto la remissione avanti alla polizia giudiziaria non idonea, salvo poi ritenere in sede successiva che tale remissione potesse essere considerata "remissione processuale" ai sensi dell'art. 612-bis, comma 4, con estinzione del reato. La Corte d'appello di Bari ha rigettato l'istanza qualificando il caso come ipotesi di ingiustizia formale e negando la riparazione perchè la detenzione derivava da un aggravamento di misura non coercitiva per trasgressione delle prescrizioni. Il ricorrente censura l'erronea applicazione dell'art. 314 cod. proc. pen. (anche comma 2) e la mancata e illogica motivazione rispetto agli artt. 274 e 280 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Bari, disponendo il rinvio per nuovo esame. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale, pur avendo correttamente qualificato l'ipotesi come ingiustizia formale in ragione dell'aggravamento della misura, ha omesso di valutare il profilo essenziale relativo alla remissione della querela coeva all'applicazione della custodia cautelare: dovendo accertare se e in quale misura la remissione aveva estinto il reato e quindi se il mantenimento della privazione della libertà fosse divenuto privo di legittimazione e idoneo a dar diritto alla riparazione. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rimessa alla Corte d'appello di Bari per un nuovo giudizio su quel punto; la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità è demandata al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    La remissione della querela, anche se resa dinanzi a un ufficiale di polizia giudiziaria, può essere valutata come "remissione processuale" ai sensi del comma 4, con effetto estintivo del reato e dunque capacità di incidere sulla condizione di procedibilità

  • art. 314 cod. proc. pen.

    commi 1 e 2 (contestazione sulla corretta applicazione)

    Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte territoriale ha qualificato il caso come ingiustizia formale (collegata ad aggravamento di misura non coercitiva) ai sensi dell'art. 314, ma la Cassazione rileva che occorre valutare l'effetto della remissione della querela sulla sussistenza del diritto alla riparazione, indipendentemente dalla qualificazione iniziale

  • artt. 274 e 280 cod. proc. pen.

    Riferiti in relazione alla censura di omessa e illogica motivazione: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato con riferimento a profili procedurali ed elementi probatori attinenti alla remissione della querela e alle conseguenze sulla legittimità del mantenimento della misura

Massime di principio

  • Se la remissione di querela è intervenuta prima o contestualmente all'applicazione o al mantenimento di una misura cautelare, il giudice deve valutare se tale remissione abbia estinto il reato o tolto la condizione di procedibilità e, conseguentemente, se il periodo di detenzione sia divenuto ingiusto e sia indennizzabile
  • La qualificazione della fattispecie come "ingiustizia formale" (p. es. detenzione derivante da aggravamento di misura per violazione di prescrizioni) non esclusa automaticamente il diritto alla riparazione: se sopravviene una causa estintiva o di improcedibilità, il giudice deve esprimersi in modo specifico sul punto
  • Il giudice di merito è tenuto a motivare espressamente sulla temporalità e sulla forma della remissione della querela (chi, quando e come è stata presentata) poiché tali elementi sono decisivi per stabilire la legittimità della detenzione successiva
  • In caso di omissione motivazionale su profili decisivi (come l'effetto estintivo della remissione), la decisione è vulnerabile e la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame
  • Nella pratica, bisogna distinguere i diversi periodi di detenzione: quelli anteriori alla remissione, se correttamente autorizzati, possono non dare diritto a riparazione; i periodi successivi a una remissione idonea ad estinguere il reato possono invece essere indennizzabili

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