Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35032/2023 del 14/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da una sequenza negoziale del 1969 relativa a un terreno sito in Catania: dapprima un preliminare, poi un atto pubblico di vendita e una scrittura privata integrativa collegata alla futura edificazione. I successori di una delle parti hanno agito per ottenere l’adempimento delle obbligazioni ritenute derivanti dagli accordi, sostenendo che, verificatasi la possibilità di costruire, fosse dovuto il trasferimento di una quota del costruito oppure il relativo controvalore. La convenuta ha resistito contestando l’interpretazione dei patti, sostenendo il mancato avveramento della condizione, l’impossibilità sopravvenuta della prestazione e la prescrizione. In appello è stata inoltre impugnata un’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. che aveva liquidato il quantum dovuto. In cassazione la ricorrente ha proposto sette motivi: 1) violazione dei criteri ermeneutici e delle norme su vendita, permuta e condizione, per avere i giudici attribuito efficacia alla scrittura privata e ricostruito l’assetto come vendita con integrazione permutativa; 2) violazione delle norme sulla condizione sospensiva e omessa pronuncia su varie eccezioni, per avere ritenuto avverata la condizione solo nel 2003 e non configurato l’impossibilità della prestazione; 3) nullità/inesistenza dell’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. per mancanza di valida sottoscrizione e difetto di costituzione del giudice; 4) violazione delle norme processuali sull’ordinanza ex art. 186-quater per mancanza dei presupposti; 5) difetto di motivazione sul criterio di quantificazione del tantundem; 6) illegittimità della motivazione per relationem alla c.t.u. e asseriti errori di calcolo; 7) erronea liquidazione delle spese di lite in violazione del D.M. n. 55/2014.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta l’interpretazione della Corte d’appello: gli accordi del 1969 configuravano un assetto negoziale unitario con prezzo provvisorio e corrispettivo in natura subordinato all’ottenimento della concessione edilizia, evento futuro e incerto che si è poi realizzato; ne è derivato anche il rigetto dell’eccezione di prescrizione, perché prima dell’avveramento della condizione non era esigibile l’adempimento. Ha invece accolto il terzo motivo: ha ritenuto che l’ordinanza ex art. 186-quater c.p.c. fosse inesistente, poiché recava una sottoscrizione illeggibile e non consentiva l’identificazione del giudice decisore dal solo contenuto del provvedimento. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando l’inesistenza dell’ordinanza. Il quarto, quinto e sesto motivo sono stati dichiarati assorbiti; il settimo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1362 ss. c.c.

    Richiamati per la ricostruzione del contenuto degli accordi e per affermare che l’interpretazione del contratto compiuta dai giudici di merito era plausibile e conforme ai criteri ermeneutici.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato in tema di condizione sospensiva apposta alla scrittura privata.

  • art. 1354 c.c.

    Richiamato in tema di condizioni contrattuali.

  • art. 1463 c.c.

    Invocato dalla ricorrente per sostenere l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.

  • artt. 1472 e 1552 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per qualificare l’assetto negoziale come vendita/permuta; la Corte ha confermato la lettura del giudice di merito sulla funzione integrativa del prezzo.

  • art. 1331 c.c.

    Richiamato nel primo motivo di ricorso nella prospettazione della ricorrente.

  • art. 1472 c.c.

    Richiamato per la qualificazione del contratto e delle prestazioni connesse all’edificazione.

  • art. 2946 c.c.

    Richiamato con riferimento all’eccezione di prescrizione, respinta perché il diritto non era ancora esigibile prima dell’avveramento della condizione.

  • artt. 112, 113, 115 e 132 c.p.c.

    Richiamati nei motivi di ricorso per denunciare omessa pronuncia, errori decisori e vizi di motivazione.

  • art. 156 c.p.c.

    Richiamato per dedurre nullità processuali; la Corte ha distinto tra nullità e inesistenza del provvedimento.

  • art. 161 c.p.c.

    Applicato il principio di conversione delle nullità in motivo di impugnazione specifico; la Corte lo richiama per affermare che il vizio della sottoscrizione, di regola, è nullità e non inesistenza, salvo il caso concreto.

  • art. 132 c.p.c.

    Il requisito della sottoscrizione del giudice è requisito essenziale del provvedimento; nel caso concreto il suo difetto/illeggibilità, senza elementi identificativi interni, ha comportato l’inesistenza dell’ordinanza.

  • art. 134 c.p.c.

    Le ordinanze devono essere sottoscritte; il regime della nullità/inesistenza è ricondotto alla disciplina generale dell’art. 161 c.p.c.

  • art. 186-quater c.p.c.

    L’ordinanza ex art. 186-quater, essendo decisoria e idonea ad assumere efficacia di sentenza, deve essere validamente sottoscritta; nel caso concreto, per il difetto di identificabilità del giudice, è stata dichiarata inesistente.

  • art. 189 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso in relazione alla disciplina della decisione della causa.

  • art. 190 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso in relazione al deposito delle difese finali.

  • art. 281-quinquies c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo di ricorso in relazione alla decisione della causa.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la motivazione sulla quantificazione e sull’onere probatorio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato nel quinto motivo di ricorso in tema di presunzioni.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla c.t.u. utilizzata per la quantificazione.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato per contestare la valutazione delle prove e l’adesione alla c.t.u.

  • art. 4 D.M. n. 55/2014

    Richiamato nel motivo sulle spese di lite; la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità.

  • Tabella n. 12 D.M. n. 55/2014

    Richiamata ai fini della liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito della memoria in cassazione.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione dei criteri ermeneutici; non è consentito sostituire una diversa lettura del regolamento negoziale quando quella adottata sia coerente e non implausibile.
  • Quando le parti collegano il prezzo di un trasferimento immobiliare a un evento futuro e incerto, l’ottenimento del titolo edilizio può costituire condizione sospensiva o fatto regolatore del corrispettivo; se l’evento si realizza, il diritto alla prestazione diviene esigibile e non può essere opposta la prescrizione prima di quel momento.
  • La prescrizione non decorre finché il diritto non sia azionabile: se l’inadempimento dipende dall’avveramento di una condizione sospensiva, il termine non può iniziare prima del verificarsi della condizione.
  • Il vizio della sottoscrizione del provvedimento giudiziale è, di regola, una nullità da far valere con specifico motivo di impugnazione; tuttavia, se la sottoscrizione è illeggibile e dal solo contenuto dell’atto non è possibile identificare il giudice che ha deciso, il provvedimento è inesistente perché manca un requisito essenziale di riconoscibilità del decidente.
  • La sottoscrizione illeggibile può conservare validità solo se dal provvedimento emergono elementi interni idonei a identificarne l’autore; non è sufficiente una ricostruzione basata su dati esterni o su verifiche di cancelleria, se l’atto non consente già di per sé l’individuazione del giudice.
  • Un motivo di ricorso sulle spese di lite è inammissibile se non indica in modo puntuale le attività professionali svolte, lo scaglione applicabile e i criteri di calcolo che renderebbero illegittima la liquidazione operata dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieVenditaImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullitàGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.