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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36723/2025 del 12/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, pronunciata in sede di rinvio dopo un precedente annullamento limitato dalla Corte di cassazione alla sola mancata motivazione sulla disapplicazione dell'art. 131-bis c.p. e sul diniego della sospensione condizionale della pena. La decisione di merito, ritenuta ormai irrevocabile quanto all'affermazione di responsabilità e alla pena inflitta, aveva escluso la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e concesso la sospensione condizionale della pena. Con l'unico motivo il ricorrente contestava la mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza che il fatto dovesse essere valutato come di lieve entità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura sulla mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non fosse proponibile in sede di legittimità, perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito sulla base di criteri diversi da quelli seguiti dal giudice territoriale. La motivazione del Tribunale è stata giudicata immune da vizi logici e giuridici, avendo valorizzato l'oggettiva pericolosità dell'arma, la possibilità che fosse venduta anche a minorenni, la condotta non collaborativa dell'imputato e la sua totale assenza di resipiscenza. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è esclusa quando il giudice di merito, con motivazione logica e giuridicamente corretta, valorizzi elementi ostativi quali la concreta pericolosità della condotta e la mancanza di resipiscenza dell'imputato.

  • art. 4 l. 110/1975

    Norma incriminatrice posta a base della contravvenzione contestata; nel testo è richiamata unitamente all'art. 3 della stessa legge.

  • art. 3 l. 110/1975

    Norma richiamata come base della contravvenzione contestata, in concorso con l'art. 4 della legge sulle armi.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla particolare tenuità del fatto in una richiesta di nuova e diversa valutazione del merito, quando il giudice di merito abbia già espresso una motivazione congrua e immune da vizi.
  • La non punibilità ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di elementi oggettivi e soggettivi che rendano il fatto non qualificabile come lieve, tra cui la concreta pericolosità del bene o della condotta e la totale assenza di collaborazione o resipiscenza dell'imputato.
  • La motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. è sufficiente quando individui in modo specifico gli elementi fattuali ostativi alla particolare tenuità, senza necessità di formule sacramentali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilitàDetenzione di armi
RamiProcesso penaleParte generaleArmi
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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