Ordinanza n. 1942/2026 - Napoli, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell'efficacia, “1) dell’ordinanza di demolizione, prot. R.O. n. 58 del 31.03.2022, VIII Settore Urbanistica, servizio antiabusivismo edilizio – demolizioni, dissesti statici notificata ai ricorrenti in data il 08.04.2022, con cui il Comune di Torre del Greco (NA), ordinava e ingiungeva ai ricorrenti in qualità di proprietario “di procedere ad i sensi del secondo comma dell'articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e s.m.i. alla demolizione delle opere abusive sopra descritte ed al ripristino dello stato originario dei luoghi; 2) Della relazione tecnica prot. n. 15794 del 23.03.2022 redatta dal Comune di Torre del Greco, mai notificata ai ricorrenti e conosciuta in occasione della notifica del provvedimento R.O. n. 58/2022; 3) Della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Torre del Greco (NA) n. 16 del 25.02.2021 da disapplicare nel caso di specie in quanto lesiva dell’interesse dei ricorrenti; 4) Quatenus opus, per quanto di ragione, del Regolamento edilizio del Comune di Torre del Greco, se interpretato in modo da risultare lesivo degli interessi dei ricorrenti; 5) Di ogni altro atto e/o provvedimento precedente, successivo, consequenziale, connesso e/o collegato, in quanto lesivi dell’interesse dei ricorrenti; 6) Di ogni relazione istruttoria e di ogni ulteriore atto del procedimento né conosciuto, né comunicato comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti, per quanto occorra; 7) Di ogni atto preordinato, connesso e/o conseguente, comunque lesivo degli interessi dei ricorrenti.”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a opere edilizie abusive
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione prot. R.O. n. 58 del 31 marzo 2022, la relazione tecnica posta a fondamento dell'atto, una deliberazione della Giunta comunale, il regolamento edilizio ove interpretato in senso lesivo e gli ulteriori atti connessi. Dal testo emerge che la controversia richiede l'accertamento del reale stato dei luoghi, l'individuazione delle opere oggetto dell'ordinanza e di quelle ricomprese nell'istanza di condono edilizio presentata nel 1986 da un precedente proprietario, la verifica della loro collocazione spaziale e delle eventuali interferenze, nonché dell'epoca di realizzazione, con particolare riguardo al seminterrato. Con precedente ordinanza il TAR aveva disposto una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a.; il verificatore aveva delegato l'incarico a un tecnico, che aveva effettuato un primo accesso il 4 dicembre 2025, senza tuttavia completare gli adempimenti né chiedere tempestivamente una proroga.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione. Rilevato che la verificazione disposta con la precedente ordinanza non era stata eseguita entro i termini e che non era stata rappresentata la necessità di prorogarli, il Collegio ha invitato il dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale della Città Metropolitana di Napoli, nominato verificatore e autore della delega, a chiarire per iscritto le ragioni dell'inadempimento del tecnico delegato. Ha inoltre rinnovato i termini per la verificazione: le operazioni dovranno svolgersi entro il 10 agosto 2026 e la relazione conclusiva dovrà essere depositata entro il 10 settembre 2026, tenendo conto delle osservazioni dei tecnici delle parti e depositando anche la documentazione acquisita presso il Comune. La causa è stata rinviata al 5 novembre 2026; le spese non risultano regolate.
Norme richiamate
secondo comma dell'articolo 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380
È richiamato nell'ordinanza di demolizione quale base normativa dell'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi; la sua interpretazione non è esaminata in questa ordinanza.
ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
È utilizzato quale fondamento del potere del giudice di disporre una verificazione tecnica necessaria per accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione.
ai sensi della L. n. 47/1985
È richiamata in relazione all'istanza di condono edilizio presentata nel 1986; la disciplina non viene interpretata nella presente ordinanza.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da accertamenti tecnici sullo stato dei luoghi e sulla corrispondenza tra opere contestate e opere oggetto di condono, il giudice può disporre una verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a., indicando puntualmente i quesiti, imponendo il sopralluogo in contraddittorio e richiedendo la produzione della documentazione grafica, fotografica e amministrativa rilevante.
- Se il verificatore o il tecnico delegato non esegue gli incombenti istruttori entro i termini assegnati e non rappresenta tempestivamente le ragioni dell'impedimento né chiede una proroga, il giudice può richiedere chiarimenti sull'inadempimento e rinnovare i termini per il completamento della verificazione, rinviando la decisione di merito.
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