Cassazione Penale, Sentenza n. 37082/2025 del 13/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso fondato su due motivi: (1) presunta violazione procedurale per mancata ammissione della trattazione orale in appello: la difesa sostiene di aver tempestivamente richiesto la discussione orale via PEC il 20/10/2024 e un successivo rinvio per legittimo impedimento il 20/11/2024, richieste che la Corte avrebbe ignorato; (2) vizio di motivazione nella valutazione dell'aggravante del "rilevante valore della merce": la difesa contesta che l'imputato non fosse a conoscenza del contenuto e del valore dei colli, pertanto non sarebbe corretta la presunzione della sua consapevolezza basata sui documenti in atti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la difesa non abbia prodotto in ricorso le copie delle PEC indicate e che dall'incarto processuale non risultino le istanze cui la difesa fa riferimento; di conseguenza la Corte d'appello è legittimata a confermare la trattazione cartolare, nel rispetto della normativa transitoria applicabile. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto motivata la statuizione sulla aggravante del rilevante valore del danno (valore commerciale accertato euro 67.096,34), avendo il giudice di merito ricostruito modalità del fatto idonee a dimostrare la consapevolezza dell'imputato (acquisizione di informazioni sul corriere e sugli orari, reperimento del veicolo, contatti telefonici). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. Decisione depositata il 9 luglio 2025.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme richiamate come criteri di censura in Cassazione (vizio di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto le censure infondate o non provate alla luce degli atti processuali.
Norma richiamata dalla difesa in relazione alla trattazione dell'appello; la Corte ha però applicato la disciplina transitoria e l'art. 23-bis D.L. 137/2020 per valutare la legittimità della trattazione cartolare.
art. 23-bis, comma 1 D.L. n. 137/2020 (conv. L. 176/2020)
"...fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire. La richiesta di discussione orale deve essere formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza e deve essere trasmessa alla cancelleria della Corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l'imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all'udienza."
La norma autorizza la decisione in camera di consiglio senza discussione orale salvo richiesta tempestiva. La Corte ha richiesto prova documentale della tempestiva istanza via PEC (15 giorni liberi), non riscontrata dalla difesa.
art. 94 comma 2 D.L.vo 150/2022 e modifiche introdotte dal D.L. 30/12/2023 n. 215 conv. L. 123/2024
Richiami normativi transitori: per appelli depositati entro determinate date si applicano disposizioni transitorie che rinviano alla disciplina del D.L. 137/2020; la Corte ha verificato la corretta applicazione di tali disposizioni procedurali.
Aggravante della maggiore gravità del danno patrimoniale: la Corte ha ritenuto che possa essere applicata anche al delitto tentato quando le modalità del fatto consentono di evincere in modo concreto l'entità del pregiudizio che si sarebbe realizzato.
Norma richiamata dalla difesa in ordine alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito sia adeguata e non contraddittoria nella ricostruzione degli elementi che dimostrano la consapevolezza dell'imputato.
Massime di principio
- Per ottenere la trattazione orale in appello secondo la disciplina richiamata, la richiesta deve essere provata documentalmente e depositata nei termini perentori (in genere 15 giorni liberi prima dell'udienza) attraverso i canali previsti; senza prova documentale la richiesta può essere considerata intempestiva e la corte confermare la trattazione cartolare.
- Le istanze di rinvio per "legittimo impedimento" devono essere formalmente depositate e documentate; segnalazioni non prodotte agli atti non superano il controllo di legittimità.
- L'aggravante per "rilevante valore della merce" può essere riconosciuta anche nel caso di delitto tentato quando gli elementi fattuali (pianificazione, acquisizione di informazioni sul corriere e sugli orari, reperimento di mezzi idonei) consentono di ricavare in modo univoco l'entità del danno che si sarebbe determinato.
- Per contrastare l'applicazione di tale aggravante è necessario dimostrare concretamente l'assenza di conoscenza del contenuto/valore della merce e l'assenza di elementi indiziari che colleghino l'agente alla previsione dell'entità del profitto/danno.
- In fase di impugnazione in Cassazione le contestazioni di fatto e di prova sono difficilmente assorbibili se la motivazione di merito è logica, coerente e collegata ad elementi concreti posti agli atti; è fondamentale produrre nei motivi di ricorso e nell'incartamento tutte le prove documentali rilevanti (PEC, atti, attestazioni).
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