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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36710/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d’appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale di Roma del 9 dicembre 2024 limitatamente al trattamento sanzionatorio, aveva confermato la condanna degli imputati per tentata estorsione aggravata e lesioni personali, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile. La condotta era consistita in minacce e violenze fisiche dirette a ottenere 18.000 euro. Con un unico ricorso, gli imputati hanno dedotto: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come tentata estorsione anziché come tentato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Hanno sostenuto che uno di loro riteneva di vantare un credito sorto nell’ambito di pregressi rapporti economici gestiti sostanzialmente attraverso una società intestata alla sorella, e che la Corte territoriale non avesse adeguatamente valutato la ricostruzione del credito e le relative prove; hanno inoltre contestato la partecipazione all’estorsione del coimputato, descritto come estraneo ai rapporti economici e privo di un interesse proprio. 2) Violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell’attenuante del fatto di lieve entità per l’estorsione, contestando la progressione criminosa valorizzata dalla Corte d’appello e la rilevanza attribuita alla ripetizione delle condotte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi perché fondati su motivi manifestamente infondati. Sul primo motivo ha ritenuto corretta la qualificazione estorsiva: il coimputato, pur estraneo al rapporto di credito vantato dall’altro ricorrente, aveva agito anche per conseguire un autonomo e ingiustificato profitto, arrivando a prospettare una pretesa propria nei confronti della vittima e di un suo nuovo socio. La diversa lettura delle dichiarazioni testimoniali proposta dalla difesa è stata giudicata assertiva e attinente al merito, senza che emergessero illogicità manifeste nella ricostruzione dei giudici di merito. Sul secondo motivo, la Corte ha osservato che il diniego dell’attenuante della lieve entità non si fondava soltanto sulla progressione e ripetitività delle condotte, ma anche sulla gravità dell’aggressione fisica finale, che aveva cagionato le lesioni contestate al capo B; la censura, non confrontandosi con tale ragione decisiva, è stata ritenuta generica. La memoria difensiva non ha inciso sull’esito. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 393 c.p.

    il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico.

    La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione dipende dall’elemento psicologico, da valutare anche in relazione all’interesse perseguito dal terzo che concorre nell’azione.

  • art. 110 c.p.

    Ove ciò sia accaduto, i terzi (ed il creditore) risponderanno di concorso in estorsione; in caso contrario, ove cioè i concorrenti nel reato abbiano perseguito proprio e soltanto l'interesse del creditore, nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudizialmente tutelabile, tutti risponderanno di concorso in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

    Il concorrente che, oltre ad adiuvare il preteso creditore, persegue anche un interesse proprio risponde di concorso in estorsione; se agisce esclusivamente per l’interesse del creditore, nei limiti della tutela astrattamente giudiziale della pretesa, la condotta ricade nell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

  • art. 629 c.p.

    qualora il terzo agente - seppure inizialmente inserito in un rapporto inquadrabile ex art. 110 cod. pen. nella previsione dell'art. 393 stesso codice - inizi ad agire in piena autonomia per il perseguimento dei propri interessi, deve ritenersi che tale condotta integri gli estremi del concorso nel reato di estorsione ex artt. 110 e 629 cod. pen.

    Il terzo inizialmente intervenuto a sostegno della pretesa altrui risponde in concorso di estorsione quando agisce autonomamente per perseguire anche un proprio interesse.

  • art. 393 c.p.

    il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ha natura di reato proprio non esclusivo;

    La natura di reato proprio non esclusivo dell’esercizio arbitrario delle proprie ragioni non esclude il concorso di soggetti diversi dal titolare della pretesa; per distinguerlo dall’estorsione rileva, in particolare, l’interesse perseguito dai concorrenti.

  • art. 629 c.p.

    il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con minaccia o violenza alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico.

    La Corte richiama il criterio distintivo tra i due reati fondato sull’elemento psicologico e lo applica alla condotta del concorrente che aveva avanzato una propria pretesa creditoria priva di titolo.

  • art. 56 c.p.

    in relazione ai reati di tentata estorsione aggravata e lesione personale commessi in danno di XXXXXXXXXXX XXXXXXXX

    La decisione riguarda la condanna per tentata estorsione aggravata; il testo non sviluppa un’interpretazione autonoma della disciplina del tentativo.

  • art. 582 c.p.

    ha ritenuto decisivo anche il tenore della aggressione fisica della vittima avvenuta nell’ultimo segmento della vicenda, causativa delle lesioni personali descritte al capo B dell’imputazione per il quale vi è stata condanna.

    La gravità dell’aggressione che ha cagionato le lesioni è stata considerata elemento rilevante per negare la lieve entità del fatto estorsivo.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    la Corte di appello, nel negare il riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto (come da sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2023), oltre a valorizzare la progressione criminosa e la ripetitività delle condotte degli imputati – i soli aspetti contro i quali si rivolge il ricorso – ha ritenuto decisivo anche il tenore della aggressione fisica della vittima avvenuta nell’ultimo segmento della vicenda, causativa delle lesioni personali descritte al capo B dell’imputazione per il quale vi è stata condanna.

    Il diniego dell’attenuante della lieve entità può fondarsi, oltre che sulla progressione e ripetitività delle condotte, anche sulla gravità dell’aggressione fisica e delle lesioni cagionate.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa degli stessi ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La distinzione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione, quando intervengono terzi a sostegno del preteso creditore, dipende dall’interesse perseguito: se i concorrenti agiscono soltanto per l’interesse del creditore e nei limiti di una pretesa astrattamente tutelabile in giudizio, ricorre il concorso nell’esercizio arbitrario; se perseguono anche o soltanto un interesse proprio, ricorre il concorso in estorsione.
  • Il fatto che il concorrente sia estraneo al rapporto di credito originario non esclude di per sé la sua responsabilità: assumono rilievo la sua condotta concreta e l’eventuale avanzamento di una pretesa autonoma e priva di titolo per ottenere denaro.
  • La censura sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali non può ottenere una nuova ricostruzione del fatto in sede di legittimità quando contrappone una lettura alternativa a quella dei giudici di merito e non individua manifesta illogicità nella motivazione.
  • Nel valutare l’attenuante della lieve entità dell’estorsione, la ripetizione e progressione delle condotte possono essere considerate insieme alla gravità dell’aggressione fisica e alle lesioni cagionate; una censura che contesti soltanto alcuni degli elementi valorizzati, senza confrontarsi con un’autonoma ragione decisiva, può risultare generica.

Come è indicizzato

MaterieEstorsioneLesioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioDelitti contro la persona
IstitutiConcorso di personeTentativo

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