Cassazione Penale, Sentenza n. 35754/2026 del 09/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, giudicato con rito abbreviato, era stato dichiarato responsabile in primo grado dal GUP del Tribunale di Rimini, con sentenza del 25 marzo 2025, confermata dalla Corte d’appello di Bologna, dei reati di rapina impropria aggravata dall’uso di arma e porto ingiustificato della stessa; era stato condannato a due anni, due mesi e venti giorni di reclusione e a 667 euro di multa. Con il primo motivo di ricorso ha dedotto la nullità della sentenza d’appello per violazione degli artt. 178, lett. c), e 598-bis c.p.p.: detenuto per altra causa al momento della notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza, avrebbe chiesto di parteciparvi; dopo la scarcerazione era stato trasferito in un centro di accoglienza per stranieri irregolari a Brindisi, dal quale non poteva allontanarsi, e la Corte avrebbe dovuto disporne la traduzione o autorizzarne la presenza. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento, per la rapina, della diminuente di lieve entità prevista dall’art. 311 c.p. e resa applicabile al reato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, invocando l’assenza di contatto fisico e di minacce verbali, il modesto valore della sigaretta elettronica sottratta e la presenza di amici della persona offesa, che avevano avvertito le forze dell’ordine.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è manifestamente infondato: nel giudizio camerale d’appello conseguente a rito abbreviato, la richiesta del difensore di trattazione orale non equivale alla richiesta personale dell’imputato detenuto per altra causa di comparire e non determina, da sola, l’obbligo di traduzione. Dagli atti non risultava che l’imputato avesse manifestato entro il termine previsto la volontà di comparire chiedendo specificamente la traduzione; risultava soltanto la richiesta del difensore di udienza orale e in presenza dell’assistito, senza indicazione del luogo in cui questi si trovava ristretto. È stata quindi ritenuta corretta la celebrazione dell’udienza in assenza, ai sensi dell’art. 598-ter, comma 1, c.p.p. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato: la lieve entità va valutata considerando complessivamente l’azione, le modalità e i mezzi impiegati, nonché il danno o pericolo, e la Corte d’appello aveva motivatamente escluso la diminuente in ragione dell’elevata intimidazione provocata dal coltello puntato all’altezza del ventre della persona offesa; tale valutazione di fatto non è sindacabile in cassazione. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
l’art. 598-bis cod. proc. pen. prevede - quale modalità ordinaria di trattazione dei procedimenti in appello - la camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che l’appellante e, in ogni caso, l’imputato e il suo difensore, una volta ricevuto l’avviso di udienza e nel termine di quindici giorni dalla notifica dello stesso, richiedano di partecipare alla stessa; in tale ipotesi la Corte dispone in tal senso.
La trattazione ordinaria è camerale senza partecipazione delle parti; la richiesta tempestiva di udienza partecipata converte la modalità di trattazione, ma la richiesta del difensore non sostituisce la manifestazione personale dell’imputato detenuto della volontà di comparire.
Il successivo art. 599 cod. proc. pen. regola la trattazione degli appelli celebrati in camera di consiglio con la partecipazione delle parti stabilendo espressamente che detta disciplina si applica proprio quando il gravame ha ad oggetto le sentenze emesse in primo grado ex art. 442 cod. proc. pen.; il comma 2 di tale disposizione dispone che, in tali casi, ”l’udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell’imputato che ha manifestato la volontà di comparire”.
Nei giudizi d’appello relativi a sentenze rese con rito abbreviato, l’obbligo di rinvio per legittimo impedimento presuppone che l’imputato abbia manifestato la volontà di comparire.
Alla luce dei principi esposti, è corretta la dichiarazione di assenza avendo il giudice di appello fatto applicazione del principio dettato dall’art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, in caso di regolarità delle notificazioni, l’imputato appellante non presente all’udienza di cui all’art. 599 cod. proc. pen. è sempre giudicato in assenza
Se le notificazioni sono regolari, l’imputato appellante che non è presente all’udienza camerale di cui all’art. 599 c.p.p. è giudicato in assenza; la richiesta del difensore di trattazione orale non impone di per sé la traduzione dell’imputato.
La diminuente de qua, prevista dall'art. 311 cod. pen. ed applicabile anche al delitto di rapina a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione del fatto nel suo complesso e va dunque parametrata all'azione effettivamente compiuta dall'agente, sicché non è configurabile nel caso in cui la lievità difetti in rapporto all'evento in sé considerato o in ordine alla natura, alla specie, ai mezzi, alle modalità e alle circostanze della condotta ovvero, ancora, in relazione all'entità del danno o del pericolo conseguente al reato, avuto riguardo al valore dei beni sottratti (Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, L., Rv. 287350-01).
La diminuente di lieve entità applicabile alla rapina richiede una valutazione globale del fatto, considerando sia l’evento sia natura, specie, mezzi, modalità e circostanze della condotta, oltre all’entità del danno o del pericolo e al valore dei beni sottratti.
Non citata dalla Corte come fondamento di una specifica interpretazione.
La disposizione è richiamata soltanto come parametro della nullità dedotta dalla difesa.
Dall’esame degli atti, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del motivo dedotto, emerge in primo luogo che, nel caso di specie, si è proceduto con le forme del rito abbreviato in appello disciplinato dal combinato disposto degli artt. 598-bis e 599 cod. proc. pen, come riformulati dal d.lgs. n. 150 del 2022 atteso che la decisione di primo grado era stata emessa a seguito di richiesta ex art. 442 cod. proc. pen. formulata dall’imputato a mezzo del difensore e procuratore speciale.
La Corte individua nell’avvenuta definizione del primo grado con rito abbreviato il presupposto per applicare le regole della trattazione camerale d’appello previste dagli artt. 598-bis e 599 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio camerale d’appello avverso una sentenza resa all’esito di rito abbreviato, la richiesta del difensore di trattazione orale non è sufficiente a imporre la traduzione dell’imputato detenuto per altra causa: è necessario che l’imputato manifesti personalmente e ritualmente la volontà di comparire, chiedendo specificamente di essere tradotto.
- Nel giudizio camerale d’appello, in assenza di una rituale manifestazione dell’imputato detenuto della volontà di comparire, il giudice non è tenuto a disporne la traduzione né a rinviare l’udienza; la richiesta del difensore di udienza partecipata assicura il contraddittorio orale, ma non produce quell’obbligo.
- La diminuente di lieve entità applicabile alla rapina impone una valutazione complessiva del fatto, riferita all’azione effettivamente realizzata e comprendente evento, natura e mezzi della condotta, modalità e circostanze, nonché danno o pericolo e valore dei beni sottratti. La modestia del valore della refurtiva non è, da sola, decisiva quando le modalità della condotta esprimono una significativa capacità intimidatoria.
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