Sentenza n. 6451/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro il diniego del rinnovo e della conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (ministero e questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento del Questore di Milano di rigetto dell'istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno in permesso per lavoro autonomo. Il diniego era motivato dall'assenza di redditi da lavoro o di altra fonte lecita e documentabile sufficienti a garantire il sostentamento in Italia. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione di avvio e preavviso di rigetto, nonché la carenza di motivazione. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, per omessa valutazione di elementi sopravvenuti, il difetto di motivazione e di istruttoria e la violazione dei principi di imparzialità. La controversia riguardava anche l'irreperibilità del richiedente all'indirizzo dichiarato, la mancata comunicazione del cambio di domicilio, l'insufficienza dei redditi risultanti dalla documentazione disponibile e la ritenuta fittizietà di un rapporto di lavoro domestico dichiarato a integrazione dell'istanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondata la censura relativa alle garanzie procedimentali perché il richiedente, omettendo di comunicare il cambio di domicilio previsto dall'art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 286/1998, non poteva imputare all'Amministrazione la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. Nel merito, ha ritenuto accertata l'insufficienza dei redditi disponibili al momento della presentazione, dell'istruttoria e dell'adozione del diniego, evidenziando che il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento, parametrato nel caso concreto all'assegno sociale, costituisce requisito soggettivo necessario e non eludibile per il rilascio del titolo di soggiorno. Il Collegio ha escluso che potessero assumere rilievo ipotetici redditi da lavoro nero, non documentati e connessi a un'attività illecita. Ha inoltre escluso la rilevanza di elementi sopravvenuti non portati formalmente a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione del provvedimento, in applicazione del principio tempus regit actum. L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata rigettata; le spese del giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie di partecipazione e il preavviso di rigetto non possono essere utilmente invocati contro l'Amministrazione quando il richiedente abbia omesso di comunicare il mutamento del domicilio, rendendosi irreperibile all'indirizzo dichiarato.
Sono richiamati con riguardo ai dedotti vizi di motivazione e all'obbligo di corretto esercizio dell'azione amministrativa; il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione all'insufficienza reddituale e agli ulteriori elementi istruttori.
art. 6, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
Il cittadino straniero è tenuto a rispettare gli obblighi relativi a domicilio e residenza e a comunicare il cambio di domicilio; la violazione di tali obblighi rileva anche ai fini della possibilità di contestare l'omessa comunicazione procedimentale.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
La disponibilità di adeguati mezzi di sostentamento costituisce requisito necessario per l'ingresso e la permanenza dello straniero, senza che possano essere valorizzati redditi illeciti o non documentati.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
La valutazione di nuovi elementi sopravvenuti è soggetta al limite temporale dell'adozione del provvedimento: possono rilevare soltanto gli elementi formalmente portati a conoscenza dell'Amministrazione prima di tale momento, in applicazione del principio tempus regit actum.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998
È richiamato in relazione alla segnalazione all'autorità giudiziaria per la dichiarazione di un rapporto di lavoro ritenuto fittizio.
Massime di principio
- Il possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento, parametrato almeno all'importo dell'assegno sociale per il periodo di riferimento, costituisce un requisito soggettivo necessario e non eludibile per il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno dello straniero extracomunitario.
- Nel valutare la sussistenza dei requisiti reddituali per il soggiorno, l'Amministrazione può considerare soltanto redditi leciti e adeguatamente documentati; non possono essere valorizzati, a favore del richiedente, ipotetici redditi da lavoro nero o comunque derivanti da attività illecite.
- Il richiedente un titolo di soggiorno che ometta di comunicare il cambio di domicilio e risulti irreperibile all'indirizzo dichiarato non può imputare all'Amministrazione la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, quando l'irreperibilità dipenda dalla violazione dell'obbligo di aggiornamento del domicilio.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, gli elementi sopravvenuti possono essere valutati soltanto se formalmente portati a conoscenza dell'Amministrazione prima dell'adozione del provvedimento; dopo tale momento opera il limite derivante dal principio tempus regit actum.
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