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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20533/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La vicenda origina da un sollecito di pagamento della TARI per l'anno 2018 relativo a uno stabilimento balneare. In un precedente giudizio di legittimità questa Corte aveva accolto il ricorso principale dell'ente locale e rigettato il ricorso incidentale della società contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo. La società ha poi proposto revocazione ex art. 391-bis c.p.c., sostenendo che il Collegio avesse commesso un errore di fatto non avvedendosi che l'ente locale non aveva depositato la sentenza impugnata munita della relata di notificazione, in violazione dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; secondo la ricorrente, ciò avrebbe dovuto condurre a dichiarare l'improcedibilità del ricorso originario. Ha anche richiamato il diverso esito di altri ricorsi analoghi decisi nella stessa adunanza. L'ente locale non si è costituito in questa fase; il P.M. ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la doglianza non integrasse un vero errore di fatto revocatorio, ma investisse piuttosto un asserito errore processuale/di diritto: non risultava che nell'ordinanza revocanda il Collegio avesse supposto l'esistenza del deposito della sentenza con relata di notifica, mentre la censura mirava a far valere l'omesso rilievo officioso dell'improcedibilità del ricorso per cassazione. Poiché la revocazione ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo per errore percettivo, evidente e decisivo, relativo agli atti interni del giudizio di legittimità, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.

  • art. 330 c.p.c.

    La notifica dell'impugnazione presso il difensore domiciliatario è ritenuta regolare; la norma si applica anche alla revocazione per errore di fatto contro decisioni della Cassazione, in quanto mezzo di impugnazione.

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle decisioni della Corte di cassazione è ammessa solo nei limiti dell'errore di fatto revocatorio richiamato dalla norma e dall'art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione dei fatti di causa, espressa, decisiva e immediatamente rilevabile dal raffronto tra decisione e atti; non comprende errori di diritto, di giudizio o di interpretazione, né l'omesso esame di questioni processuali.

  • art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.

    La ricorrente lo invoca come norma violata per il mancato deposito della sentenza impugnata munita della relata di notifica; la Corte osserva che la censura riguarda un preteso errore processuale, non un errore di fatto revocatorio.

  • art. 366 c.p.c.

    Richiamato nell'ordinanza revocanda come norma che elenca tassativamente, a pena di inammissibilità, i requisiti del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Sono stati accertati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di definizione del giudizio con rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • La revocazione contro le decisioni della Cassazione è ammissibile solo quando l'errore sia percettivo, riguardi un fatto interno al giudizio di legittimità, sia immediatamente verificabile dagli atti e sia decisivo; non può invece essere utilizzata per contestare valutazioni giuridiche, interpretazioni o omissioni di rilievo processuale.
  • L'omesso esame di una questione processuale non coincide di per sé con l'errore di fatto revocatorio: per configurare quest'ultimo occorre che il giudice abbia positivamente supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto in contrasto con gli atti, non che abbia semplicemente trascurato di rilevare una nullità o improcedibilità.
  • La dichiarazione nel ricorso per cassazione dell'avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta l'onere, per la parte ricorrente, di depositare la sentenza munita della relata di notifica nei termini di legge; tuttavia la mancata applicazione di tale principio in sede di legittimità integra, se del caso, un errore di diritto o processuale, non un errore revocatorio.
  • Ai fini della revocazione, il contrasto rilevante deve emergere tra la rappresentazione del fatto contenuta nella decisione e la realtà risultante dagli atti; non è sufficiente dedurre che il Collegio abbia omesso di affrontare una questione o che avrebbe dovuto pronunciare diversamente sull'ammissibilità/procedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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