Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 34347/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di un’intimazione di pagamento relativa a imposte Ires e altri tributi riferiti ad annualità pregresse, fondata su una cartella esattoriale presupposta. In primo e secondo grado i giudici tributari hanno accolto il ricorso della contribuente ritenendo invalida, in sostanza omessa, la notificazione della cartella prodromica. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo nullità della sentenza ex art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt. 145, 138, 139, 140 e 141 c.p.c.: secondo l’Amministrazione la CTR avrebbe erroneamente escluso la validità della notificazione eseguita presso il domicilio del legale rappresentante della società, sostenendo che dalla relata si ricavavano il nominativo dell’amministratore unico, la sua qualità e il suo indirizzo di residenza, e che l’atto sarebbe stato poi ricevuto da familiare convivente. La società ha resistito eccependo l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, l’assenza di prova sulla effettiva intestazione e sul contenuto dell’atto notificato. La Corte ha ritenuto che la censura dell’Agenzia investisse una questione di diritto, ma ha osservato che l’Amministrazione non aveva prodotto la cartella né trascritto adeguatamente la relata/cartolina di notifica, sicché non era possibile verificare se l’atto fosse indirizzato al legale rappresentante nella qualità, né se fossero indicati residenza, domicilio o dimora abituale, né se fosse stata eseguita un’utile previa ricerca presso la sede sociale. Di conseguenza ha confermato la valutazione dei giudici di merito sulla invalidità della notifica e ha rigettato il ricorso, con condanna dell’Agenzia alle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto non censurabile la decisione della CTR che aveva confermato l’illegittimità della notificazione della cartella presupposta, poiché dall’atto di ricorso e dalla documentazione prodotta non risultava provata in modo sufficiente la corretta identificazione del destinatario, la sua qualità di legale rappresentante, né le concrete modalità della notifica dopo il tentativo presso la sede sociale. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite in favore della società controricorrente. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di Amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato come vizio dedotto per denunciare la nullità della sentenza di merito per asserita violazione delle regole sulla notificazione.

  • art. 145 c.p.c.

    La notificazione alle persone giuridiche va eseguita presso la sede; in via residuale può essere fatta al legale rappresentante solo se nell’atto siano indicati la qualità e i dati di residenza, domicilio o dimora abituale.

  • artt. 138, 139, 140 e 141 c.p.c.

    Richiamati dall’Agenzia come norme sulla disciplina generale delle notificazioni, ai fini della legittimità della notificazione della cartella presupposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione in quanto la parte soccombente è un’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • La notificazione di un atto destinato a una persona giuridica è legittima, in via ordinaria, se eseguita presso la sede sociale; la notifica al legale rappresentante è ammissibile solo quando l’atto rechi l’indicazione della sua qualità e i dati necessari a individuarne residenza, domicilio o dimora abituale.
  • Chi impugna la validità della notificazione deve fornire al giudice gli elementi documentali necessari a verificare il corretto assolvimento degli oneri di notifica; in difetto di produzione dell’atto e della relata o cartolina di notificazione, non è possibile fondare una censura di validità su mere affermazioni.
  • In sede di legittimità, una censura che investe la corretta applicazione delle regole processuali sulla notificazione è scrutinabile come questione di diritto, ma il ricorso può essere rigettato se la documentazione prodotta non consente il controllo effettivo della notifica denunciata come invalida.
  • La notificazione eseguita in modo ambiguo, senza chiara indicazione del destinatario, della sua qualità e dell’indirizzo di recapito, non consente di ritenere provata la ritualità dell’atto esattivo.
  • Per il contributo unificato, l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 non si applica alla parte pubblica difesa dall’Avvocatura dello Stato e soggetta a prenotazione a debito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.