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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34101/2021 del 12/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (affittuaria)

La controversia

Una società aveva stipulato con un'altra società, poi fallita, un contratto di affitto di ramo d'azienda. Dopo la dichiarazione di fallimento della concedente, la società affittuaria aveva comunicato l'intenzione di risolvere il rapporto e aveva chiesto l'ammissione al passivo per l'equo indennizzo previsto dall'art. 79 l.fall., in prededuzione o subordinatamente in privilegio, quantificandolo in euro 500.000. La domanda era stata respinta e l'opposizione allo stato passivo era stata rigettata dal tribunale perché la pretesa, secondo il giudice, andava fatta valere con istanza al giudice delegato. La società aveva quindi chiesto la determinazione dell'indennizzo al giudice delegato e, contro il diniego, aveva proposto reclamo ex art. 26 l.fall. Il tribunale ha respinto il reclamo, ritenendo che il contratto fosse uno strumento meramente strumentale per depauperare i creditori, con canone sproporzionato e patti di opzione e prelazione, e che il recesso del curatore non avesse causato un danno all'affittuaria ma avesse evitato un pregiudizio alla massa. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale impostazione con quattro motivi: i primi due denunciavano violazione degli artt. 1418, 1343, 1344 e 1345 c.c., sostenendo che il contratto non poteva dirsi nullo per frode ai creditori o per motivo illecito comune, perché l'intento di pregiudicare i creditori non integra, di per sé, una causa di nullità, essendo invece previsti rimedi specifici come la revocatoria; il terzo motivo denunciava la violazione dell'art. 79 l.fall.; il quarto lamentava omesso esame di fatti decisivi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato il giudizio al Tribunale di Lucca in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che il tribunale, pur senza dichiarare espressamente la nullità del contratto, avesse implicitamente fondato il rigetto sulla nullità per illiceità dello scopo o del motivo; tale esito è stato ritenuto errato perché il negozio pregiudizievole per i creditori non è nullo per il solo fatto di essere lesivo dei terzi, ma può dar luogo ai rimedi specifici previsti dall'ordinamento, come la revocatoria. È stato inoltre osservato che il contratto di affitto non aveva comportato la fuoriuscita dell'azienda dal patrimonio della fallita, essendo rimasta la titolarità in capo alla concedente.

Norme richiamate

  • art. 79 l.fall.

    Richiamato come base della domanda dell'affittuaria per l'indennizzo conseguente al recesso nel rapporto di affitto d'azienda.

  • art. 26 l.fall.

    Indicata come norma processuale per il reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Cennata solo in relazione alla condanna alle spese e alla responsabilità aggravata disposta dal tribunale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Usato per articolare i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    Richiamato come norma sulla nullità del contratto per illiceità della causa o del motivo.

  • art. 1343 c.c.

    Richiamato in tema di causa illecita e nullità del contratto.

  • art. 1344 c.c.

    Richiamato in tema di contratto in frode alla legge.

  • art. 1345 c.c.

    Richiamato in tema di motivo illecito comune ai contraenti.

Massime di principio

  • Il negozio che sia pregiudizievole per i creditori non è nullo per il solo fatto di essere stato posto in essere in frode ai terzi: l'ordinamento, in assenza di un divieto generale, appronta rimedi specifici che operano sul piano dell'inefficacia o dell'azione revocatoria, non della nullità.
  • Il motivo illecito determinante comune dà luogo a nullità solo quando consista in una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria a norme imperative, ordine pubblico o buon costume, oppure perché diretta a eludere una norma imperativa; non basta il mero intento di arrecare pregiudizio ai creditori.
  • Quando il giudice intenda negare effetti a un contratto per asserita illiceità dello scopo, deve verificare se la fattispecie sia realmente sussumibile in una causa di nullità oppure se ricorrano soltanto i presupposti di rimedi speciali previsti dall'ordinamento per la tutela dei terzi danneggiati.
  • In materia di affitto d'azienda, il fatto che l'azienda resti nella titolarità del concedente esclude di per sé che l'operazione abbia comportato una distrazione patrimoniale in senso tecnico, dovendosi valutare con precisione l'effettivo contenuto dell'assetto negoziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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