Cassazione Civile, Ordinanza n. 24024/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
Un cittadino senegalese titolare di permesso di soggiorno UE per lungo periodo chiedeva, per il periodo 1.12.2012-30.6.2018, il pagamento dell'assegno per il nucleo familiare (ANF) per un importo complessivo di euro 42.616,25, invocando l'applicazione della disciplina interna conforme alla direttiva 2003/109/CE e, in particolare, il diritto a ottenere la prestazione alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani. Il tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di allegazione e prova del requisito reddituale riferito non solo al richiedente ma all'intero nucleo familiare; la corte d'appello aveva confermato, ritenendo che il requisito reddituale costituisse elemento costitutivo del diritto e che mancassero deduzioni, allegazioni e prova sul punto. Con il ricorso per cassazione veniva denunciata violazione dell'art. 2 l. n. 153/1988 e dell'art. 12 disp. prel. c.c., nonché dei principi della direttiva 2003/109/CE e della sentenza CGUE 25.11.2020, causa C-303/2019, sostenendo che: a) non poteva pretendersi un'autocertificazione dei redditi del nucleo familiare non prevista dalla norma; b) la dichiarazione dei redditi (730) sarebbe stata sufficiente e non avrebbe potuto essere degradate a mera dichiarazione di scienza; c) il requisito reddituale avrebbe dovuto considerarsi solo condizione di erogazione e non elemento costitutivo del diritto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. In via preliminare ha ritenuto il motivo inammissibile, perché mirava in sostanza a rimettere in discussione l'accertamento di fatto e la valutazione della prova reddituale compiuti nei gradi di merito, in presenza di doppia decisione conforme; inoltre, la censura non si confrontava con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla mancata dimostrazione del reddito del nucleo familiare, e il ricorrente non aveva riportato nel ricorso la parte rilevante della dichiarazione reddituale. In ogni caso, la Corte ha richiamato il proprio orientamento secondo cui l'erogazione dell'ANF presuppone, e l'interessato deve provare, sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia la sussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 2, comma 10, l. n. 153/1988, sicché l'assegno non spetta se la quota di reddito rilevante è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Ha quindi confermato che, nel caso concreto, mancava la prova del reddito complessivo del nucleo, in particolare della parte residente all'estero. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2 l. n. 153/1988
L'ANF presuppone la duplice condizione dello svolgimento di attività lavorativa e della sussistenza del requisito reddituale; tale requisito deve essere provato dall'interessato e l'assegno non spetta se la soglia reddituale prevista non è rispettata.
Invocato dal ricorrente per sostenere una diversa interpretazione della disciplina interna, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché non si confrontava con l'accertamento di fatto sulla mancata prova del reddito.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La doglianza è stata formalmente prospettata come violazione di legge, ma in concreto mirava a contestare la valutazione della prova e l'accertamento di fatto compiuti dai giudici di merito.
direttiva 2003/109/CE
Richiamata dal ricorrente per sostenere la parità di trattamento del soggiornante di lungo periodo, ma non ha inciso sull'esito poiché la domanda è stata rigettata per difetto di prova del presupposto reddituale.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Chi agisce per ottenere l'assegno per il nucleo familiare deve allegare e provare sia l'effettivo svolgimento di attività lavorativa sia il possesso del requisito reddituale previsto dalla legge, riferito al nucleo familiare nel suo complesso.
- La mancata prova del reddito complessivo del nucleo familiare integra ragione sufficiente per il rigetto della domanda di ANF, anche quando il richiedente invochi la parità di trattamento di fonti sovranazionali o la qualità di soggiornante di lungo periodo.
- In cassazione non è ammissibile trasformare sotto l'apparenza della violazione di legge una censura che, in realtà, contesti la valutazione della prova e l'accertamento di fatto compiuti dai giudici di merito, specie in presenza di doppia conforme.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e deve riportare gli atti o i documenti rilevanti nei passaggi essenziali, pena l'inammissibilità della censura.
- Il requisito reddituale dell'ANF non opera come mero elemento di quantificazione o condizione accessoria dell'erogazione, ma come presupposto sostanziale del diritto alla prestazione, da verificare e provare in giudizio.
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