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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11134/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di restituzione di arredi e attrezzature che gli attori assumevano di loro proprietà e che sarebbero stati concessi in comodato al convenuto per la gestione di una palestra affidata a un’associazione sportiva dilettantistica. Il convenuto si costituiva tardivamente alla prima udienza e contestava la pretesa sostenendo, per una parte dei beni indicati negli elenchi prodotti, di averli acquistati pagando canoni di locazione e spese condominiali ancora dovuti dal gestore della palestra. Il Tribunale rigettava la domanda ritenendo tempestiva e rilevabile la difesa del convenuto e osservando che gli attori non avevano provato la proprietà dei beni e il diverso valore rispetto a quello indicato dal convenuto. La Corte d’appello confermava, qualificando la difesa come elemento utile alla qualificazione giuridica dei fatti e non come eccezione in senso stretto soggetta a decadenza. In cassazione i ricorrenti deducevano con il primo motivo la violazione degli artt. 166 e 167 c.p.c., sostenendo che si trattava invece di un’eccezione in senso proprio, tardiva perché proposta dopo la scadenza del termine di costituzione; con i motivi successivi denunciavano, rispettivamente, l’erronea qualificazione del rapporto come compravendita, la decisione su beni per i quali non vi sarebbe stata alcuna eccezione di acquisto e la confusione tra soggetti giuridici distinti nel ritenere che il pagamento dei debiti di una associazione integrasse il corrispettivo dell’acquisto dei beni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che la difesa del convenuto non fosse una mera contestazione o un elemento di qualificazione giuridica dei fatti, ma un’eccezione in senso stretto fondata sull’allegazione di un fatto impeditivo diverso dal comodato prospettato dagli attori, cioè l’intervenuta vendita di parte dei beni con corrispettivo soddisfatto mediante accollo di debiti. Tale eccezione, non essendo stata proposta nella comparsa di risposta tempestiva ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., era tardiva; il convenuto era perciò decaduto dal relativo potere difensivo, non avendo chiesto rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c. L’accoglimento del primo motivo ha determinato l’assorbimento degli altri tre. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 166 c.p.c.

    nel caso di specie, il convenuto si era costituito tardivamente ... ed era quindi decaduto dal potere di sollevare l’indicata eccezione

    il termine per la costituzione del convenuto rileva anche ai fini della tempestiva allegazione e proposizione delle eccezioni in senso stretto.

  • art. 167 c.p.c.

    l’eccezione svolta dal convenuto era soggetta alla decadenza prevista dall’art. 167, comma secondo, cod. proc. civ.

    le eccezioni in senso proprio devono essere proposte nella comparsa di risposta; la tardiva costituzione ne comporta la decadenza.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    senza chiedere di essere rimesso in termini ex art. 153, comma secondo, cod. proc. civ.

    in mancanza di istanza di rimessione in termini, la tardiva costituzione non sana la decadenza maturata.

  • art. 1470 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la qualificazione del rapporto come compravendita.

  • art. 1803 c.c.

    richiamato nel secondo motivo per la qualificazione del rapporto come comodato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nei motivi terzo e quarto per asserita pronuncia oltre o fuori dai limiti della domanda e delle eccezioni.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 246 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo in relazione alla valutazione della testimonianza del convenuto o di soggetto interessato.

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come termine per la costituzione del convenuto e la proposizione delle eccezioni.

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma sulle preclusioni difensive del convenuto.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    richiamato per evidenziare l’assenza di istanza di rimessione in termini.

Massime di principio

  • La deduzione da parte del convenuto di un fatto impeditivo che sostituisca integralmente il titolo allegato dall’attore non costituisce mera difesa né semplice qualificazione giuridica dei fatti, ma integra un’eccezione in senso stretto, soggetta alle preclusioni e decadenze di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
  • Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti non lo abilita a ricercare fatti diversi da quelli allegati e provati dalle parti: la rilevabilità d’ufficio opera solo rispetto a fatti modificativi, impeditivi o estintivi già legittimamente acquisiti al processo.
  • Quando il convenuto si costituisce tardivamente senza chiedere rimessione in termini, decade dal potere di proporre eccezioni in senso proprio, anche se fondate su una diversa ricostruzione contrattuale del rapporto controverso.
  • La distinzione tra mera contestazione del fatto costitutivo e allegazione di un autonomo fatto impeditivo o estintivo va compiuta in concreto, guardando al contenuto sostanziale della difesa e non alla sua qualificazione formale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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