Cassazione Penale, Ordinanza n. 34209/2026 del 23/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 16 settembre 2025 della Corte d'appello di Catanzaro, che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con l'unico motivo ha dedotto erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. La sentenza di merito aveva escluso tale causa valorizzando le gravi modalità della condotta, la personalità negativa dell'imputato, gravato da diversi precedenti penali anche violenti, e la non occasionalità del fatto, risultando precedenti condanne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo: la Corte d'appello aveva fornito motivazione adeguata sulla non applicabilità della particolare tenuità del fatto, facendo riferimento a indici pertinenti, alle gravi modalità della condotta, ai precedenti penali e alla non occasionalità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non essendo ravvisabile assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sentenza impugnata (pag. 7), evocando indici pertinenti ai fini della valutazione, offre adeguata motivazione in relazione a tale aspetto della decisione, evidenziando le gravi modalità dei fatti (compiutamente descritti a pag. 5), valutando negativamente la personalità del ricorrente (gravato da diversi precedenti penali anche di matrice violenta) e sottolineando la non occasionalità della condotta, essendo il ricorrente già stato condannato per resistenza a pubblico ufficiale e anche per il delitto di lesioni personali (pag. 7).
L'esclusione della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivata quando la valutazione considera le modalità gravi della condotta, la personalità dell'imputato e la non occasionalità del comportamento.
Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La valutazione della particolare tenuità del fatto può essere esclusa con motivazione adeguata che consideri congiuntamente la gravità delle modalità della condotta, la personalità dell'imputato e la non occasionalità del comportamento, desunta anche dai precedenti penali pertinenti.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo volto a contestare il diniego della particolare tenuità del fatto è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione di merito che abbia esaminato indici pertinenti.
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