Cassazione Civile, Ordinanza n. 10198/2023 del 17/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato che il giudizio di merito era affetto da nullità per mancata partecipazione del terzo pignorato, litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive concernenti espropriazione presso terzi. Per effetto di tale vizio, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Trani, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un agente della riscossione aveva promosso espropriazione presso terzi nelle forme speciali previste per la riscossione a mezzo ruolo, mediante pignoramento presso terzi ex art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, nei confronti di una società debitrice. La società aveva proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., deducendo plurimi motivi, poi rigettati dal Tribunale e confermati in appello. In cassazione la ricorrente ha proposto cinque motivi, ma la Corte ha rilevato d’ufficio e in via pregiudiziale la nullità del giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio, poiché la banca terza pignorata non aveva partecipato al giudizio nonostante fosse litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi.
Norme richiamate
art. 72-bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
riscossione a mezzo ruolo; pignoramento presso terzi
La norma disciplina la speciale forma di espropriazione presso terzi promossa dall’agente della riscossione, nel cui ambito si applica il principio del litisconsorzio necessario del terzo pignorato nelle opposizioni esecutive.
opposizione all’esecuzione
È la norma processuale in base alla quale il debitore aveva introdotto l’opposizione avverso l’esecuzione forzata.
opposizione agli atti esecutivi
È la norma processuale richiamata per impugnare gli atti dell’esecuzione.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato come regola che impone al giudice d’appello di rimettere la causa al primo giudice quando rileva un vizio del contraddittorio.
Fondamento del rinvio al giudice di primo grado dopo la cassazione della sentenza viziata da mancata integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nelle opposizioni esecutive relative a espropriazione presso terzi il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario, senza distinzioni in base al tipo di opposizione o alle concrete modalità dell’esecuzione.
- La mancata partecipazione del terzo pignorato determina nullità dell’intero giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Se il vizio di litisconsorzio necessario non viene rilevato nei gradi di merito, la Corte di cassazione deve cassare la sentenza e rinviare la causa al giudice di primo grado.
- Nei giudizi aventi ad oggetto la legittimità degli atti di espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è parte direttamente interessata perché gli effetti del giudizio possono incidere immediatamente sulla sua sfera patrimoniale.
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