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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21717/2025 del 28/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva impugnato un'ingiunzione di pagamento TARI relativa all'anno 2018. In primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile; in appello la decisione era stata riformata con accoglimento dell'impugnazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado, pur dando ragione al contribuente, aveva compensato le spese di lite richiamando la tardiva costituzione dell'ente impositore, che aveva impedito l'utilizzazione di documenti relativi alla notifica degli atti prodromici, peraltro asseritamente non di pertinenza del Comune ma del concessionario. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con unico motivo, denunciando violazione dell'art. 15 del d.lgs. n. 546/1992, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e agli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché disposta in danno della parte totalmente vittoriosa e non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni. Il Comune ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondata la censura sulla compensazione delle spese. Ha affermato che il potere di compensazione è discrezionale, ma, nel regime applicabile ratione temporis, può essere esercitato solo in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate. La motivazione della sentenza impugnata è stata giudicata inidonea, perché la sola tardiva costituzione dell'ente e la conseguente mancata utilizzazione di documenti non integrano gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare alla regola della soccombenza, specie quando il contribuente era risultato totalmente vittorioso. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito liquidando le spese del primo grado, dell'appello e del giudizio di legittimità a carico del Comune, con distrazione in favore del difensore antistatario del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 15 d.lgs. n. 546/1992

    Nel giudizio tributario, per il periodo applicabile, la compensazione delle spese è ammessa oltre che per soccombenza reciproca solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato come parametro del principio di soccombenza, secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è consentita solo entro limiti rigorosi e deve essere sorretta da motivazione coerente e razionale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per denunciare la violazione della disciplina sulle spese processuali.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della denunciata illegittimità della compensazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della denunciata illegittimità della compensazione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della denunciata illegittimità della compensazione.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso a sostegno della denunciata illegittimità della compensazione.

  • d.l. n. 132 del 2014, art. 13, comma 2

    È richiamato come fonte della modifica dell'art. 92 c.p.c. applicabile al regime delle spese.

  • L. n. 162 del 2014

    Legge di conversione del d.l. n. 132 del 2014, richiamata per il regime delle spese.

  • Corte cost. n. 77 del 2018

    Richiamata quale intervento additivo sul testo dell'art. 92 c.p.c.

  • d.m. n. 147/2022

    Richiamato per la liquidazione dei compensi nei giudizi innanzi alle Corti di giustizia tributaria di primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario soggetto al regime successivo alle modifiche dell'art. 92 c.p.c., la compensazione delle spese richiede, oltre alla soccombenza reciproca, gravi ed eccezionali ragioni espressamente indicate dal giudice.
  • La parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese di lite salvo che ricorrano presupposti rigorosi e specificamente motivati.
  • La motivazione che giustifica la compensazione è sindacabile in cassazione quando sia manifestamente illogica, inconsistente o erronea, pur restando discrezionale la scelta di compensare in sé.
  • La sola tardiva costituzione della parte soccombente o la conseguente difficoltà nell'utilizzo di documenti non costituiscono, di regola, gravi ed eccezionali ragioni idonee a derogare al principio di soccombenza.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e decidere nel merito anche sulle spese dei gradi precedenti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della prova

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