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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11539/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la doglianza sull'illegalità della confisca. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del GIP che aveva applicato la pena concordata per la cessione di 4,44 grammi di cocaina, ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con aggravante per la prossimità a scuole (infanzia, primaria e media inferiore) e con recidiva specifica e infraquinquennale, in relazione a fatti commessi a Milano il 25 gennaio 2024. Il ricorso deduceva la violazione di legge per l'illegalità della misura di sicurezza della confisca del denaro sequestrato, sostenendo che la confisca non sarebbe stata legittima. La Corte rileva però che, dopo la modifica dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, dal 15 novembre 2023 la confisca è ammessa per tutte le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e che il giudice di merito aveva specificamente dato conto del fatto che il denaro costituiva profitto del reato.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice della cessione di stupefacente in lieve entità; nel caso concreto riguarda la cessione di cocaina oggetto di patteggiamento.

  • art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990

    come novellato, dal 15 novembre 2023 ammette la confisca per tutte le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La confisca del denaro sequestrato è legittima nei procedimenti per violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 quando la norma vigente la consente espressamente e il giudice di merito accerti che il denaro costituisca profitto del reato.
  • Dopo la novella dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, la confisca può essere disposta per tutte le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, senza che sia necessario limitarsi a specifiche ipotesi.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando la censura sulla confisca si pone in contrasto con la disciplina normativa vigente e con un accertamento di merito non manifestamente illogico sulla provenienza del denaro dal reato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta automaticamente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioSequestroImpugnazioniConfisca di prevenzione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiConfisca

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