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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27429/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26/7/1975 n.354. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per mancata considerazione dell'attività lavorativa (una formazione gratuita a tempo determinato con inizio 14/03/2024) e per non tener conto che il recente arresto per concorso nella detenzione a fini di spaccio era poi sfociato in una misura meno afflittiva (obbligo di presentazione), sostenendo inoltre la non definitività dell'accertamento e la mancata rilevanza di tale fatto a suo carico.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo, nel complesso, infondato. Ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale di sorveglianza che ha considerato l'attività comunicata come non decisiva (essendo una formazione gratuita e temporanea) e ha valorizzato il recente arresto per detenzione a fini di spaccio, fatto materiale non contestato dal condannato, come elemento sintomatico della "mancanza di affidabilità". Il ricorso non ha criticato specificamente la prudente valutazione del Tribunale; pertanto è stato confermato il rigetto della richiesta di affidamento in prova e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), art. 47

    La norma disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la sua applicazione richiede valutazione della personalità e della condotta successiva del condannato per un giudizio prognostico sull'esito della misura e sul rischio di recidiva.

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

  • Cass. Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015 (Incarbone)

    «ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell'analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta successivamente serbata dal condannato, essendo indispensabile l'esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva»

    Principio consolidato: la valutazione per l'affidamento deve bilanciare la gravità del reato con la condotta successiva e la presenza di elementi positivi che giustifichino la misura alternativa.

  • Cass. Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 (Fusillo)

    «Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, lo svolgimento di un'attività lavorativa è soltanto uno degli elementi idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico favorevole al reinserimento sociale del condannato, ma non può rappresentare una condizione ostativa di accesso alla misura qualora lo stesso non possa prestare tale attività per ragioni di età o di salute»

    Lo svolgimento di un'attività lavorativa è un elemento rilevante ma non esclusivo né necessariamente determinante per concedere l'affidamento; la sua assenza non preclude automaticamente l'accesso alla misura.

Massime di principio

  • Per ottenere l'affidamento in prova è fondamentale dimostrare non solo la natura meno grave del reato, ma soprattutto una condotta postuma positiva e elementi concreti che giustifichino un giudizio prognostico favorevole.
  • L'attività lavorativa o formativa può concorrere favorevolmente alla valutazione, ma se è temporanea, gratuita o non stabile ha peso limitato e non è determinante di per sé.
  • Fatti nuovi (es. arresti o indagini successive) intervenuti mentre è pendente una richiesta di misure alternative possono essere considerati dal giudice dell'affidamento anche se il procedimento penale relativo non è definitivo, purché il fatto materiale non sia contestato.
  • Il ricorrente deve criticare specificamente e in modo circostanziato la motivazione del giudice; mere affermazioni generiche sull'inesattezza valutativa sono insufficienti.
  • Il rigetto del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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