Cassazione Penale, Ordinanza n. 31642/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già ritenuto responsabile in primo e secondo grado di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catania. Il ricorso censurava la motivazione della decisione nella parte in cui non erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, deducendo contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto le doglianze generiche, non confrontate con la sentenza impugnata e sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, ritenendo invece congrua la motivazione di merito che aveva valorizzato anche la violazione, da parte dell'imputato, dell'iniziale misura cautelare applicata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo manifestamente infondate le censure sulla mancata concessione delle attenuanti generiche e inammissibile la richiesta di una nuova valutazione della pena, non essendo la determinazione sanzionatoria frutto di arbitrio o di illogicità manifesta.
Norme richiamate
Richiamato solo indirettamente attraverso la qualificazione del fatto come omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.
Le circostanze attenuanti generiche non sono state riconosciute nella massima estensione; la Corte reputa congrua e adeguatamente motivata la scelta del giudice di merito.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non sono ammissibili censure meramente assertive o generiche, prive di un effettivo confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza che miri esclusivamente a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena o del trattamento sanzionatorio è inammissibile quando la determinazione del giudice di merito non sia arbitraria né manifestamente illogica.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e ancorata a elementi fattuali rilevanti, come il comportamento complessivo dell'imputato.
- La violazione di una misura cautelare da parte dell'imputato può essere valorizzata dal giudice di merito quale elemento ostativo al riconoscimento più ampio delle attenuanti generiche.
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