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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40312/2025 del 16/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che il motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze già vagliate in appello e che, sotto la veste del vizio motivazionale, mirasse in realtà a una non consentita rivalutazione del merito. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello deducendo un unico motivo: vizio di motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di responsabilità per il reato contestato di porto di oggetti atti ad offendere. In sostanza sosteneva che la prova fosse insufficiente o mal valutata, tentando di ottenere una rivalutazione del merito. La Corte di cassazione rileva però che la censura riproponeva questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, il quale aveva motivato in modo logico e giuridicamente corretto sia sull'assenza di prova o documentazione dell'uso degli strumenti rinvenuti per attività di apicoltura, sia su circostanze di fatto incompatibili con la serietà e attualità della giustificazione addotta dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 707 c.p.

    È il reato contestato; la Corte non ne discute la struttura, ma considera infondata la censura sulla prova della responsabilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese in appello è inammissibile se non confronta in modo effettivo la motivazione del giudice di merito.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del merito probatorio.
  • La motivazione d'appello è insindacabile quando affronti in modo logico e giuridicamente corretto i profili di assenza di prova e la non credibilità o inattualità della giustificazione addotta dall'imputato.
  • La deduzione di una giustificazione alternativa dei fatti, se diretta solo a opporre una diversa lettura delle prove, non integra un valido motivo di ricorso per cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penaleParte generale

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