Cassazione Civile, Ordinanza n. 24918/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado, accertando l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il lavoratore e la società cooperativa dal 2 maggio 2006, dichiarando nullo il licenziamento intimato il 6 dicembre 2021, ordinando la reintegrazione nel posto e nelle mansioni precedenti e condannando la società al pagamento delle retribuzioni medio tempore maturate, oltre accessori e regolarizzazione contributiva e assistenziale. La società datrice di lavoro ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi, ma nelle more del giudizio è intervenuta una rinuncia al ricorso, sottoscritta nell'interesse della ricorrente e accettata dal controricorrente, in ragione di una conciliazione intervenuta tra le parti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso e della relativa accettazione da parte del controricorrente, rilevando che la controversia era stata conciliata. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., con compensazione implicita nel senso di non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato, osservando che l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 si riferisce ai soli casi di rigetto o inammissibilità e non anche all'estinzione.
Norme richiamate
secondo comma, ult. parte
consente la riserva della motivazione in camera di consiglio.
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo.
in caso di estinzione del giudizio, la Corte non provvede sulle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato è dovuto solo in caso di rigetto o inammissibilità, non in caso di estinzione.
Cass. n. 3688/2016
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione.
Cass. n. 23175/2015
richiamata a sostegno dell'esclusione dell'ulteriore contributo unificato in caso di estinzione.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del processo quando risulta che la controversia è stata conciliata.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione non vi è pronuncia sulle spese del processo di legittimità, salvo diversa regolazione espressa nei casi previsti dalla legge.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente soccombente non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché la norma lo collega soltanto agli esiti di rigetto o inammissibilità.
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