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Cassazione Penale, Ordinanza n. 32751/2026 del 03/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di appello che, riformando parzialmente la decisione del Tribunale, lo aveva condannato alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa per furto aggravato. L'unico motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena. Il ricorrente ha contestato il percorso seguito dalla Corte territoriale nella fissazione della pena base e nella dosimetria sanzionatoria. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, rilevando che la Corte di appello aveva motivato congruamente sulla pena, richiamando gli elementi ritenuti decisivi e applicando correttamente il riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, c.p. sulle aggravanti. La pena base era stata fissata in un anno, un mese e quindici giorni di reclusione, inferiore alla media edittale, e la pena finale era stata determinata in quattro mesi di reclusione ed euro 100 di multa mediante riduzione nel minimo per il delitto tentato. La memoria difensiva non ha inciso sulle valutazioni della Corte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo. Ha affermato che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione congrua. Nel caso concreto la motivazione della Corte di appello non presentava i denunciati vizi di illogicità e dava conto della determinazione della pena, anche considerando la personalità criminale dell'imputato e il grado evoluto di sviluppo dell'azione criminosa, interrotta dall'intervento della vigilanza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 c.p.

    Norma incriminatrice del furto, contestato nella fattispecie.

  • art. 625, comma 1, n. 2 e n. 7, c.p.

    Previsioni relative alle circostanze aggravanti del furto contestate all'imputato.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    La censura è stata proposta per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; la Corte ha escluso la sussistenza di tali vizi.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitare secondo i criteri legali.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve essere effettuata considerando gli elementi indicati dalla norma; nel caso concreto la motivazione è stata ritenuta congrua.

  • art. 62, n. 4, c.p.

    L'attenuante è stata riconosciuta e ritenuta prevalente, insieme alle attenuanti generiche, sulle aggravanti contestate.

  • art. 56 c.p.

    La pena finale è stata ottenuta mediante la riduzione prevista per il delitto tentato.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e il bilanciamento degli aumenti e delle diminuzioni derivanti dalle circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché siano rispettati gli artt. 132 e 133 c.p. e sia fornita una motivazione congrua.
  • La pena base fissata dal giudice di merito in misura inferiore alla media edittale non richiede, secondo il principio richiamato dalla decisione, una specifica motivazione ulteriore, ferma la necessità di una motivazione non manifestamente illogica sulla complessiva dosimetria.
  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che deduca vizi di motivazione sulla pena senza confrontarsi specificamente con il percorso argomentativo della sentenza impugnata.
  • La motivazione sulla pena è adeguata quando individua gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti e consente di comprendere le ragioni della misura sanzionatoria, anche mediante il riferimento alla personalità dell'imputato e al grado di sviluppo dell'azione criminosa.
  • In presenza di una motivazione congrua e non manifestamente illogica sulla dosimetria, la Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella discrezionalmente compiuta dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniPena e commisurazione
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativo

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