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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19338/2025 del 14/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso a favore di un soggetto che sosteneva di avere eseguito lavori edili in forza di un accordo verbale con il committente, accordo che prevedeva come controprestazione il trasferimento di un immobile e che sarebbe stato assistito anche da un assegno bancario dato in garanzia per l'importo di euro 77.000,00. L'erede del presunto committente ha proposto opposizione deducendo, tra l'altro, falsità dell'assegno, nullità del patto di garanzia, inesistenza del credito, mancanza di prova scritta dell'obbligo di trasferire l'immobile, nullità del contratto per difetto di causa e difetto di prova sull'effettiva esecuzione e quantificazione delle opere. Il tribunale ha rigettato l'opposizione; la corte d'appello ha invece accolto l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo e ritenendo non provati il titolo contrattuale dedotto e la causa meritevole del preteso contratto misto di appalto e trasferimento immobiliare, oltre a dichiarare inammissibile la domanda subordinata di arricchimento senza causa. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: 1) violazione dell'art. 329, comma 2, c.p.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe errato nel riesaminare l'esecuzione dei lavori nonostante su tale punto si fosse formato giudicato parziale e mancasse appello incidentale; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o alterazione dell'iter logico, lamentando che la corte d'appello avesse ignorato le istanze istruttorie riproposte e avesse erroneamente ritenuto non provati i lavori e il contratto; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., con riguardo all'esistenza del contratto di appalto, all'esecuzione delle opere e alla pretesa applicabilità dell'arricchimento senza causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della sentenza d'appello: il rigetto della domanda non dipendeva dalla sola mancata prova dell'esecuzione delle opere, bensì dalla mancata prova del titolo giuridico che ne giustificasse il pagamento, cioè dell'accordo contrattuale dedotto, peraltro privo della forma scritta richiesta per la promessa di trasferimento immobiliare e comunque non meritevole di tutela. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato nella parte relativa al vizio di motivazione e inammissibile per il resto, poiché la motivazione della sentenza impugnata era completa, coerente e al di sopra del minimo costituzionale, e la censura mirava in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la corte d'appello aveva effettivamente esaminato il contenuto dell'accordo e l'esecuzione dei lavori, escludendo però che essi fondassero un diritto al corrispettivo; inoltre la domanda di arricchimento senza causa era stata correttamente ritenuta inammissibile in quanto incompatibile con la dedotta natura contrattuale del credito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.c.

    integrata richiesta dal Tribunale ex art. 640 cod. proc. civ.

    richiamato solo come base dell'integrazione richiesta nel procedimento monitorio

  • art. 329, comma 2, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione ex art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. dell’art. 329 co. 2 cod. proc. civ.

    invocato dal ricorrente per sostenere la formazione del giudicato parziale, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non pertinente alla ratio decidendi

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    violazione ex art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. dell’art. 132 co. 2 n.4 cod. proc. civ.

    la Corte ribadisce che la motivazione è sufficiente quando non è mancante, apparente, perplessa o incomprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ.

    il motivo è inammissibile perché la sentenza d'appello non ha omesso l'esame di un fatto decisivo, ma ha valutato i fatti allegati e li ha ritenuti non idonei a fondare il diritto al corrispettivo

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ai sensi dell’art. 13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    accertati i presupposti processuali per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13

    richiamato solo per quantificare l'ulteriore contributo unificato dovuto

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e censura un profilo non decisivo o solo apparente.
  • Nel sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza, dopo il minimo costituzionale, non sono deducibili la semplice insufficienza o la diversa ricostruzione del fatto; è necessario un vero difetto di motivazione, apparente, mancante o incomprensibile.
  • Quando la pretesa di pagamento si fonda su un contratto atipico misto che include il trasferimento di un immobile, il creditore deve provare non solo l'esecuzione delle opere, ma anche il titolo negoziale che ne giustifica il corrispettivo e la sua validità formale e causale.
  • L'omesso esame di fatto decisivo non ricorre se il giudice di merito ha effettivamente considerato il fatto allegato, anche per giungere a una valutazione sfavorevole alla parte che lo invoca.
  • L'azione di arricchimento senza causa è inammissibile quando è proposta in modo incompatibile con la dedotta e azionata natura contrattuale del credito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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