Cassazione Penale, Sentenza n. 12761/2023 del 27/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Unico motivo di ricorso per vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. e) cod. proc. pen.: si censura la determinazione della pena base per il reato di lesioni personali (indicata in mesi otto di reclusione) e l'aumento per continuazione interna ed esterna, ritenendo che la Corte di Appello non abbia motivato adeguatamente la quantificazione della pena e l'aumento, anche in relazione alla doglianza di appello che chiedeva la determinazione della pena nel minimo
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di Appello avesse concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alle aggravanti, determinando una pena base prossima al minimo edittale e applicando aumenti per continuazione di entità contenuta (la continuazione interna valutata nell'ordine di due mesi al massimo e quella esterna in un mese, motivate dalla modestia del nocumento e dall'omogeneità/serialità delle condotte). La Cassazione ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'onere motivazionale relativo agli aumenti di pena è proporzionato all'entità degli stessi e che non è sempre necessario motivare ogni singolo piccolo aumento. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende
Norme richiamate
art. 606, lett. e) cod. proc. pen.
Norma relativa ai motivi di ricorso per Cassazione per vizio di motivazione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse posto un concreto confronto con i criteri ermeneutici e che, dati l'entità contenuta degli aumenti e la vicinanza della pena al minimo, l'onere motivazionale fosse attenuato
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per Cassazione. Il ricorso è stato esaminato nei limiti indicati da tale disposizione
Principio di proporzione nel cumulo delle pene e limite del triplo della pena base. La Corte ha verificato che gli aumenti applicati non ledessero i limiti previsti e che non si configuri un cumulo surrettizio
Prevede le conseguenze per i ricorsi inammissibili davanti alla Corte di Cassazione. Applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle Ammende
artt. 635 comma secondo in riferimento all'art. 625 n. 7, 582, 585, 576 comma quinto bis cod. pen.
Norme penali relative ai reati contestati all'imputato. Nel provvedimento sono citate come titoli di reato; la decisione si concentra sulla corretta quantificazione della pena e sugli aumenti per continuazione, più che su interpretazioni specifiche delle fattispecie
Massime di principio
- Per censurare la determinazione della pena in Cassazione è necessario un concreto e specifico confronto con i criteri adottati dalla Corte di merito; mere affermazioni generiche di carenza motivazionale sono spesso insufficienti
- Quando gli aumenti di pena per continuazione sono di entità contenuta e la pena base è prossima al minimo, l'onere motivazionale richiesto alla Corte è attenuato: non è sempre necessario motivare ogni piccolo incremento in modo dettagliato
- Il giudice deve verificare il rispetto del principio di proporzione e il rispetto del limite previsto dall'art. 81 cod. pen. (evitare un cumulo surrettizio); se dagli importi risulta chiaramente il rispetto dei limiti, la motivazione può essere più sintetica
- In contestazioni sulla determinazione della pena è utile che il difensore quantifichi e dimostri puntualmente le discrepanze nella conta degli aumenti e nella determinazione della pena base (es. indicare la misura minima/ massima edittale e il calcolo degli aumenti)
- Se i reati posti in continuazione risultano omogenei e seriali e il danno è modesto, la Corte può giustificare aumenti contenuti per continuazione anche con motivazione sintetica
- Il rischio di inammissibilità comporta sanzioni pecuniarie e la condanna al pagamento delle spese: valutare attentamente la fondatezza del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione
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