Cassazione Penale, Sentenza n. 37870/2025 del 20/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di rinvio emessa dalla Corte d'appello di Perugia chiedendo la cassazione per plurime censure. Guarino deduce un unico motivo di carenza, incongruità e non correttezza della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), lamentando l'omessa valutazione di memorie difensive e di prove decisive, le discrasie nelle dichiarazioni della persona offesa (Valentini) e la mancata acquisizione/rinnovazione di una perizia trascrittiva. Cordeschi articola tre motivi: (1) violazione degli artt. 597 e 627 c.p.p., carenza e illogicità della motivazione e travisamento della prova per presunto mancato rispetto del perimetro devoluto al giudice del rinvio; (2) analoga censura sul piano della valutazione della credibilità della persona offesa, della collocazione temporale delle condotte, della consapevolezza di intercettazione e della reale consistenza economica dei lavori; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p. pen. per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara entrambi i ricorsi inammissibili perché manifestamente infondati, generici e non consentiti. Nel motivare il rigetto, la Corte ritiene che la sentenza della Corte d'appello abbia adempiuto all'obbligo motivazionale imposto dall'annullamento precedente e abbia fornito una ricostruzione coerente e priva di vizi logico-giuridici del complesso probatorio. Confermata la condanna per concussione consumata in concorso (capo A) nei confronti di Savino Guarino e di Massimiliano Cordeschi; il tentativo di concussione risultante nello stesso capo è stato oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione e non devoluto a questa Corte. Respinte le doglianze relative alla necessità di rinnovazione probatoria (art. 603 c.p.p.) e alle presunte contraddizioni della persona offesa, e ritenuta legittima la valutazione del ruolo attivo di Cordeschi come extraneus concorrente. I ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e a sanzioni ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Limita la sindacabilità in cassazione delle censure sulla motivazione: sono ammissibili solo quelle relative a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è consentita una rivalutazione del merito probatorio se non sussistono vizi manifesti.
art. 597 e art. 627, cod. proc. pen.
Norme sul perimetro della devoluzione al giudice del rinvio e sulle modalità dell'appello; richiamate dai ricorrenti per contestare il corretto ambito cognitivo del giudice di rinvio e la dovuta motivazione in presenza di annullamento.
Fattispecie di concussione: la Corte conferma che il comportamento del pubblico ufficiale, abusando della funzione, può costringere la vittima a dazioni o prestazioni; valutata sussistente la condotta concussiva.
Concorso di persone nel reato e continuazione: ricostruito il concorso di Guarino (intraneus) e Cordeschi (concorrente/extraneus) e l'unità di condotte riconducibili a continuazione.
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte territoriale ha valutato adeguatamente la gravità della condotta e il ruolo centrale dei concorrenti, escludendo le generiche per entrambi.
La richiesta di acquisizione di nuova prova in appello richiede che la prova sia decisiva; la Corte ha ritenuto non decisiva la perizia trascrittiva invocata e legittimo il rigetto implicito.
Prevede la condanna alle spese e talora sanzioni per ricorsi manifestamente infondati; applicata ai ricorrenti per inammissibilità dei ricorsi.
Causa di esclusione della punibilità per costrizione a dichiarare il falso o commettere atti per salvare sé o prossimi; valutata irrilevante nella fattispecie e non emergente.
Principi sulla valutazione della prova; invocata indirettamente nei rilievi sulla correttezza della valutazione probatoria, ma la Corte ricorda i limiti della sindacabilità in cassazione.
Richiamato per escludere l'esistenza di vantaggi sinallagmatici in capo all'imprenditore; la Corte esclude che le richieste costituivano una facilitazione professionale per la vittima.
Massime di principio
- La Corte di cassazione ha un controllo limitato sulla valutazione della prova: non può sostituirsi al giudice di merito se non sono presenti vizi di motivazione "manifesti" (mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà).
- Nel giudizio di rinvio dopo annullamento per vizi di motivazione il giudice di merito è libero di ricostruire il fatto in base al materiale probatorio, nel rispetto dei limiti di devoluzione indicati; non è vincolato da valutazioni di fatto della Corte di cassazione che abbia annullato per motivo di motivazione.
- La cosiddetta "doppia conforme" (conferma della condanna in primo e secondo grado) forma un corpo decisionale unitario che rende più difficile la censura in cassazione sulla valutazione probatoria, purché vi sia adeguata motivazione integrata tra i due gradi.
- Per ottenere l'accoglimento di una richiesta istruttoria in appello occorre dimostrare la decisività della nuova prova ai sensi dell'art. 603 c.p.p.; richieste prive di tale requisito possono essere legittimamente rigettate anche implicitamente.
- Un extraneus che, in accordo con il pubblico ufficiale, svolge un'attività diretta a creare soggezione nella vittima può essere ritenuto concorrente nella concussione (art. 110 c.p.), anche se privo della qualifica di pubblico ufficiale.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso alla valutazione del giudice di merito; la mera incensuratezza non è sufficiente se prevalgono elementi di gravità della condotta e ruolo attivo nel reato.
- Le doglianze vaghe, generiche o miranti a una rivalutazione integrale del merito probatorio sono inammissibili in cassazione: le censure devono indicare vizi specifici e giuridicamente rilevanti della motivazione.
- Ricorsi manifestamente infondati possono comportare la condanna alle spese e sanzioni ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; va valutata la fondatezza procedurale prima di proporre impugnative fondate su una mera diversa interpretazione dei fatti.
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