Ordinanza n. 60/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della determinazione del SUAP Sangro Aventino dell’11.3.2026 prot. n. 2841 (doc. A) con la quale, in asserito adempimento della sentenza del Tar Abruzzo – sez. dist. di Pescara n. 371 del 20.10.2025, è stato confermato il diniego dell’autorizzazione, ex art. 44 e ss. CCE, per l’installazione di una SRB nel territorio del Comune di Frisa alla via Adriatica snc, in area censita catastalmente al foglio n. 7, ex part. n. 658, richiesta da Inwit; del verbale della conferenza di servizi con modalità sincrona tenutasi il 10.2.2026, trasmesso solo il 27.4.2026 (doc. B); del documento del Comune letto nel corso della anzidetta seduta e verosimilmente trasmesso in uno con la bozza del verbale il 13.2.2026, ma mai formalmente allegato alla versione definitiva firmata del medesimo verbale (doc. C); laddove occorre possa, del “Regolamento per l’installazione e la gestione, nel territorio del Comune di frisa, di impianti che comportano l’esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” e successivo aggiornamento, compresa le deliberazioni CC di approvazione e quella di aggiornamento (doc. 25 e doc. 26); di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi, laddove necessari: la nota comunale prot. 8893 del 2.12.2025 (doc. D); l’atto del 19.1.2026 di convocazione della nuova conferenza di servizi sincrona; gli atti e i provvedimenti già annullati dal Tar Pescara con la sentenza n. 371/2025 nonché per l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso ex art. 49-ter CCE sull’istanza presentata da Inwit il 25.10.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione del SUAP Sangro Aventino dell'11 marzo 2026 che ha confermato il diniego dell'autorizzazione per l'installazione di una stazione radio base, unitamente agli atti della conferenza di servizi e agli atti connessi
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, la determinazione del SUAP Sangro Aventino che, dichiaratamente in esecuzione della precedente sentenza del TAR Abruzzo n. 371/2025, ha confermato il diniego dell'autorizzazione prevista dall'art. 44 e seguenti del Codice delle comunicazioni elettroniche per l'installazione di una stazione radio base nel territorio comunale. Sono stati inoltre impugnati il verbale della conferenza di servizi sincrona del 10 febbraio 2026, un documento comunale letto durante la conferenza ma non formalmente allegato alla versione definitiva del verbale, il regolamento comunale sugli impianti che espongono la popolazione ai campi elettromagnetici e il relativo aggiornamento, nonché gli atti presupposti, connessi e consequenziali. È stato domandato anche l'accertamento della formazione del silenzio-assenso previsto dall'art. 49-ter del Codice delle comunicazioni elettroniche sull'istanza presentata il 25 ottobre 2024. Dal testo dell'ordinanza non risultano esposti né esaminati i singoli motivi di illegittimità dedotti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia e non ha accordato né negato espressamente la sospensione cautelare sulla base di una valutazione articolata di fumus boni iuris e periculum in mora. Ritenuti sussistenti i presupposti per la definizione nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., ha fissato l'udienza pubblica del 9 ottobre 2026 per la trattazione del ricorso. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 44 e ss. d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
Richiamato quale fondamento dell'autorizzazione richiesta per l'installazione della stazione radio base.
art. 49-ter d.lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche)
Indicato quale disposizione sulla cui base l'impresa ha chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso.
Ritenuti sussistenti i presupposti per fissare direttamente l'udienza pubblica di merito nell'ambito della fase cautelare.
Richiamato in relazione alla domanda cautelare.
Richiamato dall'ordinanza insieme all'art. 55 c.p.a.; dal testo non emerge una specifica interpretazione.
Massime di principio
- Quando, nella fase cautelare, il giudice ritiene sussistenti i presupposti dell'art. 55, comma 10, c.p.a., può fissare direttamente l'udienza pubblica per la trattazione del merito, senza definire in quella sede la controversia sostanziale.
- La fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. non comporta, di per sé, una decisione sull'accertamento del silenzio-assenso né sulla legittimità dell'atto impugnato.
- In assenza di una decisione cautelare espressa fondata sull'esame di fumus boni iuris e periculum in mora, l'ordinanza di fissazione dell'udienza di merito non consente di ricavare una valutazione anticipata sulla fondatezza della domanda principale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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