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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06847/2023 del 07/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di una lavoratrice alla corresponsione del TFR maturato alle dipendenze di una società poi fallita. La Corte d'appello aveva condannato l'INPS, in qualità di gestore del Fondo di garanzia ex l. n. 297/1982, a pagare il TFR non riscosso, ritenendo irrilevante che il rapporto di lavoro fosse proseguito con una società cessionaria dell'azienda prima del fallimento della cedente. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 1, 2, 4, 5, 7 e 8, l. n. 297/1982, in relazione all'art. 2112 c.c., sostenendo che il Fondo non è tenuto a pagare quando, al momento in cui il TFR diventa esigibile, il datore di lavoro effettivamente tenuto alla prestazione è il cessionario dell'azienda, e che la responsabilità solidale del cessionario rende inopponibile all'INPS l'ammissione al passivo del credito nella procedura fallimentare del cedente. La lavoratrice ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale limitato alla regolazione delle spese, lamentando motivazione mancante o insufficiente e liquidazione inferiore ai parametri legali.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso principale dell'INPS. Ha affermato che, quando l'insolvenza del datore di lavoro cedente interviene dopo che il rapporto sia già proseguito con il cessionario e sia cessato prima dell'apertura della procedura concorsuale, l'intervento del Fondo di garanzia va circoscritto al caso in cui il datore di lavoro insolvente sia quello che tale è al momento dell'esigibilità del TFR. È quindi irrilevante, nei confronti dell'INPS, che il credito maturato fino alla cessione sia stato ammesso al passivo del fallimento del cedente, poiché la funzione del Fondo è quella di coprire i crediti rimasti insoddisfatti nel periodo in cui l'inadempimento è ragionevolmente riconducibile all'insolvenza del datore, mentre la tutela dei crediti nelle vicende circolatorie dell'azienda è affidata ad altre norme. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 2, l. n. 297/1982

    La norma, quale recepimento della direttiva 80/987/CEE, va interpretata in modo restrittivo: il Fondo di garanzia interviene per i crediti di lavoro rimasti insoddisfatti in relazione all'insolvenza del datore che sia tale al momento in cui il TFR diventa esigibile.

  • art. 2112 c.c.

    La prosecuzione del rapporto con il cessionario dell'azienda rende irrilevante, ai fini dell'obbligo del Fondo, l'insolvenza successiva del cedente quando il datore tenuto al pagamento al momento dell'esigibilità del TFR è il cessionario.

  • direttiva 80/987/CEE

    La finalità della direttiva è assicurare la copertura del Fondo per i crediti insoddisfatti maturati nel periodo in cui l'inadempimento datoriale può presumersi conseguenza dell'insolvenza, non per qualsiasi inadempimento verso il lavoratore.

  • art. 378 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria della controricorrente; la precedente sentenza invocata non è ritenuta pertinente alla questione decisa.

Massime di principio

  • Il Fondo di garanzia per il TFR opera solo se il datore di lavoro insolvente è quello obbligato al pagamento al momento in cui il credito diviene esigibile; non basta che il credito sia stato ammesso al passivo del fallimento di un precedente datore cedente.
  • Nelle cessioni d'azienda, la tutela del lavoratore per i crediti maturati prima della cessione e per le responsabilità connesse al rapporto trasferito segue la disciplina speciale dell'art. 2112 c.c. e non può essere automaticamente riversata sul Fondo di garanzia.
  • L'ammissione al passivo del credito di lavoro nella procedura concorsuale del cedente non è di per sé decisiva nei confronti dell'INPS, se il rapporto è proseguito con il cessionario prima dell'insolvenza della cedente.
  • La funzione del Fondo di garanzia è limitata alla copertura dei crediti rimasti insoddisfatti in connessione con l'insolvenza del datore, non a garantire ogni inadempimento datoriale verificatosi nella storia del rapporto di lavoro.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiTrasferimento d'azienda
RamiPrevidenzaLavoro
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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