Cassazione Penale, Sentenza n. 18591/2026 del 22/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Determinazione della pena esecutiva relativa alla sentenza n. 173 del Tribunale di Cluj del 12/05/2016, a seguito di annullamento, in Romania, della sentenza n. 584/2018 (con cui era stata riconosciuta la continuazione tra le pronunce) e della conseguente revoca del riconoscimento di tale sentenza. Il ricorrente contestava l'errata indicazione della pena da imputare alla sentenza n. 173, sostenendo che la pena definitiva, così come riformata in ultimo dalla Corte di Cassazione e Giustizia rumena (e come risulterebbe dalle modifiche 3-6 della sentenza n. 413/2020 del Tribunale di Bucarest), dovesse essere di anni 3 e mesi 2 di reclusione e non di anni 3 e mesi 6.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte di appello di Bari aveva determinato la pena riferibile ai reati della sentenza n. 173 in anni 3 e mesi 6 di reclusione, avendo ritenuto corretta la ricostruzione operata dalla sentenza n. 413/2020 del Tribunale di Bucarest (che aveva riconosciuto la continuazione e fissato la pena complessiva) e, soprattutto, avendo avuto riguardo alla nota informativa dell'Ufficio Esecuzioni Penali di Bucarest del 30/07/2025 che confermava l'esecutività della pena di anni 3 per il reato di corruzione di cui alla sentenza n. 173 e, complessivamente, le esplicitazioni fornite dal sistema giudiziario rumeno. Pertanto la Corte ha ritenuto corretta la misura di anni 3 e mesi 6 e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d. lgs. n. 161 del 2010, art. 10
Norma citata dal ricorrente come violata; dal testo emerge che il ricorrente invocava profili relativi al regime di esecuzione delle sentenze straniere, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura e non ha ritenuto necessario approfondire una diversa applicazione di tale norma alla specie
Richiamato implicitamente con riferimento al vincolo della continuazione e al meccanismo di adeguamento della pena complessiva (aumento di un terzo); la Corte ha effettuato il calcolo della pena continuata tenendo conto delle riduzioni/variazioni indicate nella pronuncia rumena e del limite di salvaguardia per evitare la reformatio in peius
art. 665, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata dal ricorrente tra le censure; dal dispositivo non emerge che la Corte abbia ritenuto violato tale articolo, essendo il ricorso dichiarato infondato
Applicata dalla Corte per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- Quando una sentenza straniera precedentemente riconosciuta viene meno (per annullamento in patria di altra sentenza con cui era stata collegata per continuazione), il giudice dell'esecuzione deve determinare la pena residua facendo riferimento alle pronunce straniere definitive e agli atti ufficiali dell'ufficio esecuzioni del paese straniero.
- In presenza di riconoscimento di continuazione tra più sentenze straniere, il calcolo della pena complessiva e la ripartizione tra le singole sentenze vanno ricostruiti sulla base delle modalità di computo effettivamente stabilite dalla giurisdizione straniera; correzioni aritmetiche (es. mesi aggiunti o rimossi) devono essere rispettate se risultano da atti ufficiali.
- La parte che contesta la determinazione della pena ha l'onere di provare in modo chiaro l'erronea quantificazione, fornendo documentazione ufficiale e definitiva della autorità straniera; comunicazioni ufficiali dell'ufficio esecuzioni del paese straniero hanno valore decisivo per il giudice domestico.
- Occorre evitare la reformatio in peius: la determinazione della pena dopo la risoluzione del vincolo di continuazione non può comportare un aggravamento rispetto al limite di salvaguardia indicato dalla precedente situazione giudiziale.
- Le censure di violazione di norme procedurali o di diritto (es. norme sull'esecuzione delle sentenze straniere) vanno valutate in concreto; se la documentazione straniera conferma l'esecutività della pena originaria, le censure sono difficilmente fondate.
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