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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18602/2026 del 22/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li confermava colpevoli per incendi e reati connessi. Lombardo deduce cinque motivi: 1) errata qualificazione giuridica (sostiene che si tratti di abbruciamenti, non di incendio, e quindi applicabilità dell'art. 424 c.p.); 2) vizio di motivazione circa la responsabilità basata sulle intercettazioni; 3) contestazione della declaratoria automatica della recidiva ai sensi dell'art. 99 c.p.; 4) mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) violazione del principio di proporzionalità e della finalità rieducativa (art. 27 Cost.). Galletti denuncia due motivi: 1) travisamento della prova e insufficiente motivazione sul reato di tentata estorsione (sostiene mancanza di finalità estorsiva); 2) vizio di motivazione sulla misura della pena (artt. 81 e 133 c.p.) e sugli aumenti per continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi come infondati. Ha ritenuto sussistente la c.d. 'doppia conforme' fra primo grado e appello e ha limitato il controllo di legittimità ai vizi tassativamente previsti, escludendo una rilettura dei fatti. Sulla qualificazione dei fatti ha confermato che le condotte integrano il delitto di incendio (art. 423 c.p.) e il tentativo di incendio, alla luce dell'intento degli imputati e dell'entità e propagazione delle fiamme. Ha ritenuto inammissibile il motivo che proponeva una diversa interpretazione delle intercettazioni, avendo le sentenze di merito fornito un apparato argomentativo logico e congruo e rilevato ammissioni di responsabilità. Quanto alla recidiva, la Corte territoriale ha motivato la sussistenza con riferimento ai precedenti e a condanna irrevocabile nel quinquennio; la Cassazione l'ha considerata adeguatamente motivata. Sulle attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena la Corte ha giudicato le motivazioni di merito esaurienti. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 423 cod. pen. (incendio)

    Applicato quando l'agente, con volontà e coscienza, mira a cagionare un evento di vaste proporzioni: la Corte ha ritenuto che le caratteristiche oggettive e l'intento degli imputati integrassero il dolo richiesto per l'art. 423, anche in caso di tentativo

  • art. 424 cod. pen. (abbruciamento/incendio di minore entità)

    Richiama la distinzione tra incendio doloso rilevante (art. 423) e abbruciamenti o incendi di minore entità (art. 424); la Corte ha escluso l'applicazione dell'art. 424 in presenza di fuoco di ampia diffusività e volontà di provocare incendio

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte territoriale ha motivato la ricorrenza della recidiva con l'enumerazione dei precedenti e la condanna definitiva nel quinquennio; la Cassazione ha ritenuto la motivazione adeguata

  • art. 81 e art. 133 cod. pen. (concorso formale/continuazione e determinazione della pena)

    Le norme sono state applicate nella dosimetria della pena e nella valutazione degli aumenti per la continuazione; la Corte ha ritenuto congrua la motivazione sulla misura della pena e sugli aumenti

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dal ricorrente in tema di proporzionalità e finalità rieducativa; la Corte ha ritenuto che la determinazione della pena sia stata adeguatamente motivata e compatibile con il principio costituzionale

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (motivi di cassazione)

    La Corte ha applicato la limitazione del sindacato di legittimità ai vizi tassativi indicati dall'art. 606 c.p.p., ritenendo aspecifici e inammissibili i motivi che si limitano a una rivalutazione dei fatti senza contestare vizi di diritto o carenze logico-argomentative

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione non consente una rilettura pura dei fatti: se le decisioni di primo grado e di appello formano una 'doppia conforme' la verifica è limitata ai vizi di motivazione e di diritto tassativamente previsti
  • La distinzione tra 'incendio' (art. 423) e 'abbruciamento/incendio di minore entità' (art. 424) si basa sull'entità oggettiva del fuoco e sull'intento dell'agente; se l'azione mostra volontà di provocare un fuoco esteso e incontrollato si configura l'art. 423 anche in caso di tentativo
  • Le intercettazioni e le ammissioni captate valorizzano fortemente la responsabilità: una diversa interpretazione delle stesse, se già affrontata e motivatamente respinta dal giudice di merito, è inammissibile in Cassazione
  • La declaratoria di recidiva richiede motivazione specifica basata sui precedenti e sulla loro incidenza temporale; una motivazione puntuale del giudice di merito è sufficiente per superare la censura in Cassazione
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche deve essere motivata con riferimento a elementi concreti opponibili alla richiesta: l'assenza di elementi propositivi del difensore o la presenza di elementi contrari può legittimare il diniego
  • La dosimetria della pena e gli aumenti per continuazione devono essere adeguatamente spiegati; ove il giudice di merito dia una motivazione logica e congrua, la Cassazione limita il proprio sindacato

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