Sentenza del 22/12/2016 n. 26748 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IVA assolta sulle spese di ristrutturazione dell’immobile acquistato nel 2002 e destinato all’attività di affittacamere/bed and breakfast. L’Agenzia aveva negato il rimborso in base all’art. 19-bis.1, lett. i), del D.P.R. n. 633/1972, poiché l’immobile era accatastato in categoria abitativa A/4. La CTR aveva annullato il diniego valorizzando gli elementi che dimostravano la destinazione imprenditoriale dell’immobile. In Cassazione, l’Agenzia ha contestato la detraibilità e rimborsabilità dell’IVA; con ricorso incidentale, la contribuente ha contestato la compensazione delle spese disposta in appello.
La decisione
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell’Agenzia sia quello incidentale della contribuente. Ha confermato che la categoria catastale abitativa, da sola, non esclude la detrazione: rileva la destinazione concreta, anche prospettica, all’attività d’impresa, purché provata da elementi oggettivi. Nel caso specifico, la CTR aveva accertato la destinazione imprenditoriale e tale accertamento non era stato contestato dall’Agenzia; ne conseguiva il diritto alla detrazione e al rimborso dell’IVA, in assenza di ulteriori contestazioni. È stata inoltre confermata la compensazione delle spese disposta in appello: il riferimento all’oggettiva complessità della materia costituiva motivazione adeguata e la sua contestazione riguardava un apprezzamento di fatto non sindacabile in Cassazione. L’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 4.000 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633/1972, artt. 19 e 19-bis.1, lett. i)
Di qui la conseguenza ineludibile che l'accatastamento dell'immobile tra quelli a destinazione abitativa non preclude la detraibilità dell'iva relativa alle spese sostenute per il suo acquisto o la sua manutenzione e ristrutturazione se, avuto riguardo all'utilizzo concreto dell'immobile, anche solo prospettico, è possibile dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che il medesimo è inerente all'esercizio effettivo dell'attività d'impresa.
Il divieto di detrazione relativo agli immobili a destinazione abitativa non opera per il solo fatto dell’accatastamento: occorre considerare l’impiego concreto o prospettato e verificare, con elementi oggettivi, la sua inerenza all’attività d’impresa. Accertata tale destinazione, l’IVA sulle spese inerenti è detraibile e, in assenza di altre contestazioni, rimborsabile.
Equivalente all'espressione citata è quella adoperata dal giudice d'appello, che fa riferimento "all'oggettiva complessità della materia del contendere"; là dove la contestazione svolta in ricorso della complessità non involge la violazione dell'art. 92 c.p.c., ma un apprezzamento di fatto, quello della complessità della controversia, in questa sede insindacabile.
Il richiamo all’oggettiva complessità della controversia può motivare adeguatamente la compensazione delle spese; contestare la valutazione concreta della complessità attiene a un apprezzamento di fatto e non integra, di per sé, una violazione dell’art. 92 c.p.c. sindacabile in Cassazione.
La disposizione è stata invocata dalla contribuente insieme all’art. 92 c.p.c. contro la compensazione delle spese. La Cassazione ha rigettato la censura, ritenendo adeguata la motivazione fondata sulla complessità della materia.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale indicata per le censure di violazione o falsa applicazione di legge proposte nei ricorsi principale e incidentale; entrambe le impugnazioni sono state rigettate.
Massime di principio
- Per la detrazione IVA relativa a un immobile, la classificazione catastale abitativa non è decisiva da sola: va accertata la destinazione effettiva, anche futura, all’attività economica soggetta a IVA.
- La destinazione imprenditoriale deve risultare da elementi oggettivi, quali la natura e la finalità dei lavori, il loro sostenimento nell’esercizio d’impresa, l’inserimento del bene nell’attività e le autorizzazioni ottenute o richieste.
- L’intenzione di destinare il bene all’impresa può rilevare già al momento dell’acquisto o dell’avvio dei lavori, anche quando l’attività imponibile sarà svolta in futuro; l’uso abitativo o personale non può essere presunto dalla sola categoria catastale.
- Quando il giudice di merito ha accertato la destinazione imprenditoriale e tale accertamento non viene specificamente impugnato, esso resta fermo in Cassazione e può fondare il diritto alla detrazione e al rimborso, salvo contestazioni ulteriori sui presupposti del rimborso.
- La compensazione delle spese può essere motivata con la complessità oggettiva della controversia; contestare la valutazione della complessità, senza una specifica violazione di legge, mira a censurare un apprezzamento di fatto.
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