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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32736/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionisti)

La controversia

I ricorrenti avevano chiesto l’ammissione al passivo del fallimento per compensi professionali relativi a tre attività: predisposizione della domanda di concordato con riserva ex art. 161, comma 6, l.fall.; assistenza giudiziale conseguente; difesa nel procedimento prefallimentare. Il giudice delegato aveva negato il credito ritenendo fondata l’eccezione di inadempimento del fallimento, perché la domanda di concordato era stata dichiarata inammissibile per mancato deposito della delibera autorizzativa ex art. 152 l.fall. Il Tribunale, in sede di opposizione ex artt. 98-99 l.fall., aveva accolto solo in minima parte, ritenendo che la mancata produzione di tale verbale fosse imputabile ai legali, che l’attività di predisposizione della domanda fosse rimasta improduttiva di effetti e quindi inadempiuta, con conseguente perdita del compenso, e liquidando in via equitativa solo Euro 1.000 per l’attività svolta nel procedimento prefallimentare. Nel ricorso per cassazione i professionisti hanno denunciato: 1) violazione degli artt. 152 e 161 l.fall., sostenendo che il mancato deposito del verbale notarile non fosse a loro imputabile; 2) violazione degli artt. 2230, 2236, 1176, comma 2, e 1362 c.c., deducendo che il tribunale non aveva considerato che la documentazione da depositare non era obbligatoriamente comprensiva del verbale e che l’amministratore della società era consapevole della mancanza, dovendo attivarsi lui stesso; 3) violazione del d.m. n. 140/2012, contestando la liquidazione equitativa del compenso in mancanza di deposito dei parametri e l’assunto che tale decreto dovesse essere prodotto dai creditori.

La decisione

La Corte ha ritenuto decisiva la sopravvenienza di una sentenza passata in giudicato della Corte d’appello di Napoli che aveva revocato il fallimento della società, dopo avere ritenuto erronea la dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato in bianco. Poiché il giudizio di opposizione allo stato passivo è strettamente connesso alla procedura fallimentare e produce effetti soltanto ai fini del concorso, la revoca definitiva del fallimento ha comportato l’improcedibilità del giudizio di legittimità e la cassazione senza rinvio del decreto impugnato ex art. 382, comma 3, c.p.c. Le spese dell’intero giudizio sono state integralmente compensate per la natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 6, l.fall.

    Norma richiamata come base della domanda di concordato con riserva presentata nell’interesse della società poi fallita.

  • art. 152 l.fall.

    Norma richiamata con riferimento alla delibera assembleare autorizzativa che il tribunale aveva ritenuto necessaria e non depositata.

  • artt. 98-99 l.fall.

    Norme richiamate per l’opposizione allo stato passivo proposta dai professionisti.

  • art. 2751-bis, n. 2, c.c.

    Norma richiamata per il privilegio professionale domandato sui compensi degli avvocati.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dal tribunale per affermare la perdita del diritto al compenso in caso di inadempimento della prestazione professionale.

  • art. 2236 c.c.

    Richiamato nel ricorso per contestare il criterio di responsabilità applicato dal tribunale al professionista specializzato.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Richiamato nel ricorso come parametro della diligenza professionale.

  • art. 1362 c.c.

    Richiamato nel ricorso per contestare l’interpretazione data dal tribunale alla pattuizione/attività professionale e agli obblighi di deposito.

  • d.m. n. 140/2012

    Richiamato in tema di liquidazione dei compensi professionali; la Corte non affronta il merito della censura perché assorbo dal sopravvenuto difetto di procedibilità.

  • art. 96, ultimo comma, l.fall.

    È richiamato per affermare che il decreto o la sentenza di ammissione al passivo producono effetti soltanto ai fini del concorso.

  • art. 120 l.fall.

    È richiamato per evidenziare che il provvedimento di ammissione al passivo vale come prova scritta solo per ulteriori azioni del creditore dopo il fallimento.

  • art. 634 c.p.c.

    Richiamato in combinato con l’art. 120 l.fall. per indicare l’uso del provvedimento di ammissione come prova scritta per decreto ingiuntivo.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Norma applicata per cassare senza rinvio il decreto impugnato a seguito della sopravvenuta revoca del fallimento.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per il deposito delle memorie nel giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudizio di opposizione allo stato passivo, dopo la riforma della legge fallimentare, è strettamente collegato alla procedura concorsuale e l’accertamento del credito produce effetti soltanto ai fini del concorso, non una piena efficacia ultra fallimentare.
  • Se il fallimento viene definitivamente revocato, l’opposizione allo stato passivo e il ricorso per cassazione avverso il relativo decreto diventano improcedibili/cassabili senza rinvio, perché viene meno il presupposto concorsuale dell’accertamento.
  • La sopravvenuta revoca del fallimento travolge l’utilità pratica della decisione sull’ammissione al passivo anche se la procedura non risulti ancora formalmente chiusa, trattandosi di una fase conseguente e accessoria.
  • Quando la causa di legittimità è definita per sopravvenienza processuale assorbente, le censure sul merito della responsabilità professionale e sulla liquidazione del compenso restano prive di esame.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRicorso per cassazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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