Cassazione Penale, Sentenza n. 32792/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore ha chiesto la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena (concessa con sentenza del 9/12/2016, irrevocabile il 6/5/2017) ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen., sostenendo che il resistente abbia subito, entro il quinquennio, una nuova applicazione di pena mediante patteggiamento (sentenza del 28/3/2018, irrevocabile il 23/5/2018). Il Tribunale di Marsala ha rigettato la richiesta ritenendo che la causa revocatoria comporti un accertamento di responsabilità incompatibile con la natura della sentenza di applicazione di pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che la sentenza di patteggiamento sia equiparata a sentenza di condanna (art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.) e costituisca titolo idoneo per la revoca della sospensione ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 1. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Marsala per un nuovo giudizio conforme al principio richiamato (richiamando la giurisprudenza consolidata, in particolare Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005).
Norme richiamate
art. 168, primo comma, n. 1, cod. pen.
Prevede la revoca della sospensione condizionale della pena se il condannato, nel quinquennio, è stato nuovamente condannato; la Corte ha ritenuto applicabile la disposizione anche quando la condanna successiva derivi da sentenza di applicazione di pena (patteggiamento).
Disciplina la sentenza di applicazione di pena (patteggiamento); pur non essendo una sentenza di merito classica, è stata considerata idonea a costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale.
art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Equipara la sentenza di patteggiamento alla sentenza di condanna, salvo diverse disposizioni; tale equiparazione supporta l'applicabilità dell'art. 168 per la revoca.
Giurisprudenza: Corte di Cassazione, Sez. U, n. 17781 del 29/11/2005
Precedente che afferma che la sentenza di patteggiamento è titolo idoneo per la revoca della sospensione condizionale ai sensi dell'art. 168, principio ribadito e applicato nel caso in esame.
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento (art. 444) è equiparata, ai fini della revoca della sospensione condizionale, alla sentenza di condanna per effetto dell'art. 445, comma 1-bis, e della giurisprudenza consolidata.
- Il giudice dell'esecuzione non può escludere a priori la rilevanza del patteggiamento sostenendo l'incompatibilità della natura dell'art. 444 con la causa revocatoria: deve valutare se sono integrati i presupposti di legge (irrevocabilità e termine quinquennale).
- Per esercitare l'azione revocatoria è essenziale verificare le date di irrevocabilità delle sentenze e il rispetto del quinquennio previsto dall'art. 168.
- Se il giudice non applica correttamente il principio consolidato, la decisione è impugnabile e può essere annullata con rinvio dalla Corte di Cassazione.
- Prassi operativa consigliata: il PM che chiede la revoca dovrebbe produrre la sentenza di patteggiamento irrevocabile e documentare la coincidenza temporale con il quinquennio dalla concessione della sospensione condizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32625/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32626/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32627/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32628/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32629/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32630/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →