Cassazione Penale, Ordinanza n. 00359/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che l'aveva ritenuta responsabile, in relazione alla protratta occupazione di uno spazio comune di un immobile di proprietà pubblica, dei reati di invasione di terreni o edifici e di danneggiamento/specifica fattispecie di danneggiamento aggravata ai sensi degli artt. 633 e 639-bis c.p., nonché del reato di violazione di sigilli ex art. 349 c.p. I motivi di ricorso erano quattro: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p., dedotti però in modo sostanzialmente sovrapponibile alle doglianze già formulate in appello e non specificamente confrontati con la sentenza impugnata; 2) contestazione della ricostruzione fattuale, sostenendo un uso del bene non esclusivo e solo temporaneo, con richiesta sostanziale di una rivalutazione del merito; 3) vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità per il reato di cui all'art. 349 c.p., censura ritenuta infondata perché la motivazione di merito dava conto del sequestro dell'immobile eseguito in presenza dell'imputata e della sua consapevolezza; 4) omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo che la Corte di appello avrebbe errato nell'escluderla nonostante la natura del fatto, mentre la sentenza impugnata l'aveva esclusa valorizzando la persistenza del danno e la durata della condotta permanente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico perché meramente reiterativo delle censure già respinte in appello; il secondo inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del fatto, preclusa in sede di legittimità; il terzo manifestamente infondato, in quanto la motivazione della sentenza di merito era logica e coerente con gli elementi valorizzati; il quarto manifestamente infondato, perché l'esclusione della particolare tenuità del fatto era conforme alla giurisprudenza di legittimità sulla non agevole configurabilità dell'art. 131-bis nei reati permanenti, specie quando la condotta si protragga a lungo e il danno persista. Alla ricorrente sono state inoltre addossate le spese processuali e una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del giudizio di responsabilità per l'invasione di terreni o edifici; il ricorso non ha superato il vaglio di specificità e di legittimità sulle censure svolte contro l'accertamento di merito
richiamato insieme all'art. 633 c.p. quale norma contestata nel capo di imputazione; la Corte non entra nel merito perché le doglianze sono ritenute inammissibili o reiterative
contestato per la violazione di sigilli; la motivazione di merito è stata ritenuta immune da vizi perché sorretta dalla constatazione dell'apposizione dei sigilli in presenza dell'imputata e della conseguente consapevolezza
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
delimita il vizio di motivazione deducibile in cassazione, che deve emergere dal contrasto logico della sentenza e non consente una rilettura del merito o una verifica diretta delle acquisizioni processuali
la particolare tenuità del fatto è stata esclusa per un reato permanente in ragione della persistenza della condotta e del danno, secondo un orientamento consolidato di legittimità
presupposto della condanna del ricorrente, in caso di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di motivi già dedotti in appello senza una critica specifica e argomentata della sentenza impugnata.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito o una diversa lettura degli elementi di fatto, essendo riservata al giudice di merito la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto.
- Il vizio di motivazione deducibile ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. riguarda l'apparato argomentativo della decisione e la sua coerenza logica, non la mera difformità rispetto alla prospettazione difensiva o alle acquisizioni processuali.
- Nei reati permanenti, la valutazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. richiede particolare rigore: la persistenza della condotta e la protrazione del danno rendono più difficoltoso il riconoscimento della causa di non punibilità.
- Quando la motivazione di merito dia conto di elementi fattuali oggettivi e coerenti, come l'esecuzione di un sequestro in presenza dell'imputato e la conseguente consapevolezza del vincolo, la censura per vizio motivazionale è manifestamente infondata.
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