Cassazione Civile, Ordinanza n. 37750/2021 del 01/12/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di canoni di locazione relativi a un immobile ad uso diverso dall'abitativo. Il debitore propose opposizione; il Tribunale revocò il decreto e liquidò una somma inferiore, ma la Corte d'appello, accogliendo l'appello incidentale del conduttore, condannò invece il locatore al pagamento dell'importo originariamente richiesto. Il successivo ricorso per cassazione venne dichiarato inammissibile. Il locatore propose quindi revocazione deducendo che, a seguito di un sopralluogo ENEL e di una visura camerale, era emerso che l'utenza elettrica era ancora intestata al conduttore e che la sede dell'attività commerciale risultava ancora nei locali locati, elementi che avrebbero escluso la cessazione del rapporto in epoca anteriore. La Corte d'appello dichiarò inammissibile la revocazione, ritenendo che si trattasse di meri indizi non idonei a fondare una revocazione e di documenti formati dopo la decisione, utilizzati per provare fatti altrimenti conoscibili; irrogò inoltre una condanna per responsabilità processuale aggravata. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) nullità della sentenza per violazione delle regole sulla composizione del collegio, poiché avrebbe partecipato il giudice che aveva pronunciato la precedente sentenza di merito; 2) violazione dell'art. 395, n. 3, c.p.c., per avere la Corte d'appello escluso la revocazione nonostante il documento ENEL fosse, secondo il ricorrente, inesistente al tempo del giudizio e quindi non producibile; 3) violazione delle norme sulle spese e sulla responsabilità aggravata, per la liquidazione globale e per l'asserita mancanza di mala fede o colpa grave.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato l'assunto di tardività del ricorso per cassazione, ma ha dichiarato il primo motivo manifestamente inammissibile per difetto di specificità e di autosufficienza, non essendo stata indicata e riprodotta la documentazione rilevante. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato perché la revocazione straordinaria ex art. 395, n. 3, c.p.c. presuppone il ritrovamento successivo di un documento preesistente alla decisione, non di un documento formato dopo, e comunque non consente di recuperare elementi istruttori che avrebbero potuto essere acquisiti prima, come una visura camerale. Ha dichiarato il terzo motivo manifestamente inammissibile, osservando che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è giustificata dalla pretestuosità della domanda e non richiede necessariamente la prova del dolo o della colpa grave, mentre la censura sulle spese era generica e priva di specifiche allegazioni. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di una somma per responsabilità processuale aggravata, oltre all'avvertimento sull'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente per dedurre la nullità della sentenza per incompatibilità del giudice, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità
richiamato insieme alle norme sulla composizione del collegio ai fini della nullità dedotta
richiamato dal ricorrente nel primo motivo in tema di composizione del giudice dell'appello
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa
art. 25 Cost.
invocato dal ricorrente a sostegno del giudice naturale
art. 6 CEDU
invocato dal ricorrente a sostegno del giusto processo
art. 47 Carta dei diritti fondamentali UE
invocato dal ricorrente a sostegno della tutela giurisdizionale effettiva
la revocazione straordinaria per ritrovamento di documenti è ammessa solo se il documento è preesistente alla decisione e non producibile prima per causa di forza maggiore o fatto dell'avversario
il ricorso deve indicare e riprodurre i documenti posti a fondamento della censura; la mancanza comporta inammissibilità
richiamato con riferimento alla liquidazione delle spese secondo soccombenza
la responsabilità processuale aggravata è configurabile in caso di pretestuosità della domanda e non richiede necessariamente la prova del dolo o della colpa grave
richiamato in relazione alla liquidazione delle spese, ma la censura è stata ritenuta generica
applicato il termine lungo semestrale per l'impugnazione nei giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009; per la revocazione conta l'originario atto introduttivo del 2001
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
richiamato a sostegno dell'inammissibilità del terzo motivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
dà luogo all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- La revocazione straordinaria per scoperta di documenti è ammessa solo se il documento è anteriore alla decisione impugnata e non è stato prodotto prima per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario; non può invece fondarsi su documenti formati successivamente alla decisione.
- Non è consentito utilizzare la revocazione per recuperare, sotto forma di documenti nuovi, elementi istruttori che la parte avrebbe potuto acquisire e produrre nel giudizio originario con l'ordinaria diligenza.
- Nel ricorso per cassazione il vizio denunciato deve essere sorretto da specificità e autosufficienza: il ricorrente deve indicare e riprodurre i documenti e gli atti sui quali fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La responsabilità processuale aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c. può essere dichiarata quando la domanda o l'impugnazione appaiono pretestuose, senza necessità di una prova autonoma del dolo o della colpa grave in senso stretto.
- La censura sulla liquidazione delle spese richiede allegazioni puntuali sulla natura e quantità delle attività svolte e sulla violazione dei parametri legali; doglianze generiche non sono sufficienti.
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