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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22365/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La ricorrente aveva chiesto alla Corte d'appello, ai sensi della legge Pinto, l'equa riparazione per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare iniziata nel 1995 e definita nel 2019. In sede monitoria e poi in opposizione, l'indennizzo era stato quantificato in misura assai ridotta perché la Corte territoriale aveva ritenuto che, per applicare l'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il "valore della causa" o "diritto accertato dal giudice" dovesse coincidere non con l'ammontare del credito insinuato e ammesso al passivo, ma con la somma effettivamente ricevuta a riparto finale. Con il ricorso per cassazione la parte istante ha denunciato: 1) violazione dell'art. 2-bis, commi 1 e 3, L. n. 89/2001, sostenendo che il valore del credito va parametrato alla domanda di insinuazione al passivo ex artt. 93 ss. l. fall. e non alla percentuale concretamente distribuita; 2) omesso esame di fatti decisivi relativi al piano di riparto e all'ammontare del credito ammesso; 3) omessa pronuncia sulla conferma o revoca del decreto opposto; 4) violazione dell'art. 91 c.p.c. e del contraddittorio in tema di spese, per avere liquidato spese in favore del Ministero per attività non svolta o tardiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo errata la tesi della Corte d'appello secondo cui il parametro di liquidazione dell'indennizzo dovesse essere la somma concretamente percepita al riparto finale. Ha affermato che, ai fini dell'art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il valore della causa va individuato, in via analogica, secondo i criteri degli artt. 10 ss. c.p.c., quindi con riguardo all'importo richiesto nel processo presupposto. I motivi secondo, terzo e quarto sono stati dichiarati assorbiti. Il decreto impugnato è stato cassato con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione, affinché ridetermini l'equa riparazione applicando il corretto criterio di valore.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, commi 1 e 3

    Ai fini della quantificazione dell'equa riparazione per durata irragionevole, il valore della causa non coincide con quanto effettivamente percepito all'esito della procedura, ma va ricostruito secondo il valore della domanda proposta nel giudizio presupposto, richiamando in via analogica i criteri degli artt. 10 ss. c.p.c.

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter

    Regola il rimedio dell'opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione.

  • cod. proc. civ., artt. 10 ss.

    Sono i criteri da applicare analogicamente per individuare il valore della causa ai fini dell'art. 2-bis L. n. 89/2001.

  • cod. proc. civ., art. 14

    È richiamato dalla ricorrente per la determinazione del valore della domanda, in relazione al credito azionato nel procedimento presupposto.

  • legge fallimentare, artt. 93 ss.

    Sono richiamati per individuare il credito ammesso al passivo e il valore della pretesa fatta valere nella procedura concorsuale.

  • cod. proc. civ., art. 360, comma 1, nn. 3 e 5

    Fondamento dei motivi di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatto decisivo.

  • cod. proc. civ., art. 3

    Richiamato nel terzo motivo per lamentare l'omessa pronuncia del giudice di merito.

  • cod. proc. civ., art. 91

    Richiamato nel quarto motivo in relazione alla regolamentazione delle spese di lite.

  • Costituzione, art. 24

    Richiamato nel quarto motivo come parametro del diritto di difesa e del contraddittorio.

Massime di principio

  • Ai fini dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo, quando la liquidazione dipende dal valore della causa, il parametro va ricavato dal valore della domanda proposta nel processo presupposto, secondo i criteri generali degli artt. 10 ss. c.p.c., e non dall'utilità economica finale concretamente conseguita.
  • Nel procedimento fallimentare il "valore della causa" non può essere ancorato alla somma effettivamente distribuita al creditore in sede di riparto, poiché tale importo dipende da variabili estranee al credito azionato e non rappresenta il valore della pretesa originaria.
  • Se viene accolto un motivo di ricorso idoneo a definire la questione decisiva, gli ulteriori motivi che investono capi dipendenti o conseguenziali restano assorbiti.
  • In sede di equa riparazione, l'erronea individuazione del valore della pretesa nel processo presupposto integra violazione di legge e comporta cassazione con rinvio per la rideterminazione dell'indennizzo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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