Cassazione Penale, Sentenza n. 09825/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Riccobono impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che, in accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero ex art. 310 c.p.p., aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorso di cassazione contesta: (i) la carenza e l'erronea valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, con particolare riferimento all'insufficienza delle intercettazioni a dimostrare una concreta messa a disposizione dell'associazione; (ii) la possibile diversa qualificazione giuridica della condotta (anche artt. 418 o 378 c.p. evocati); (iii) il vizio di motivazione circa le esigenze cautelari (pericolo di recidiva) nonostante lo stato di incensuratezza; (iv) la mancata considerazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari, braccialetto elettronico). La difesa ha inoltre depositato motivi nuovi sostenendo che si tratti di "mafia parlata" e non di apporto materiale concreto al sodalizio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i primi due motivi fondati nei limiti indicati e ha assorbito i restanti. Il Collegio ha censurato il Tribunale del riesame per insufficiente e generica motivazione circa la concreta condotta individuale di Riccobono: il Tribunale aveva indicato solo date e numeri delle intercettazioni senza ricostruire il contenuto e senza spiegare in che modo tale materiale dimostrasse la "messa a disposizione" stabile e consapevole dell'indagato a favore del sodalizio. La Corte ha quindi accolto il ricorso nei punti indicati, ritenendo carente il percorso logico-giuridico che avrebbe dovuto giustificare la custodia cautelare; di conseguenza ha annullato il provvedimento impugnato (nei limiti della censura) e ha disposto il ritorno della materia al giudice di merito per un nuovo e più articolato esame motivazionale in conformità ai principi indicati dalla Corte (conseguente valutazione delle singole intercettazioni, della distinzione tra mera contiguità e contributo effettivo, e della adeguatezza della misura cautelare).
Norme richiamate
Norma che disciplina l'appello cautelare; utilizzata per giustificare la riforma in appello dell'ordinanza di rigetto della misura e per definire il quadro procedurale dell'intervento del Tribunale del riesame
Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); la decisione analizza se gli elementi indiziari siano sufficienti a ritenere la partecipazione stabile e consapevole di Riccobono al sodalizio
Richiamato dal ricorrente come possibile diversa qualificazione giuridica dei fatti (concorso in reato), la Corte richiede che il Tribunale del riesame motivi specificamente perché esclude qualificazioni alternative
Richiamato come possibile diversa ipotesi fattuale (favoreggiamento o altro), la Corte osserva che il Tribunale doveva affrontare e confutare tale alternativa in modo puntuale
Massime di principio
- In sede cautelare (soprattutto in appello proposto dal PM) la soglia richiesta è quella dei gravi indizi (livello di verosimiglianza alto ma inferiore al ragionevole dubbio); tuttavia il Tribunale del riesame che riforma una decisione di non luogo a misure deve fornire un percorso motivazionale articolato che confronti espressamente le ragioni difensive e la decisione del primo giudice
- La mera contiguità, ammirazione o "mafia parlata" non è di per sé sufficiente a integrare la partecipazione organica al sodalizio: bisogna dimostrare un contributo effettivo, stabile e funzionale agli scopi dell'associazione (attuazione di compiti esecutivi, logistici o informativi con incidenza sulla capacità operativa del sodalizio)
- Quando la motivazione si fonda su intercettazioni occorre che il giudice indichi il contenuto rilevante delle conversazioni, spieghi il nesso logico tra quelle emergenze e l'adesione all'organizzazione e chiarisca se la presenza agli incontri era qualificata (partecipazione attiva) o meramente strumentale (autista/mezzo di trasporto)
- Il giudice deve esaminare e confutare espressamente le alternative prospettate dalla difesa (es. qualificazione diversa del fatto, assenza di animus socii) e motivare la scelta della misura cautelare, valutando la possibilità di misure meno afflittive se non sussiste un quadro indiziario pienamente convincente
- Se la motivazione è generica o astratta la Corte di legittimità può annullare e disporre il rinvio per un nuovo esame, imponendo al giudice di merito di dettagliare il percorso argomentativo e di valutare singolarmente le fonti probatorie
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