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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24170/2021 del 08/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente professionale)

La controversia

La controversia di legittimità riguardava un ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza della Corte d'appello di Firenze. Prima della decisione, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso e lo ha notificato al controricorrente, invitandolo ad apporre il visto per adesione. Il controricorrente non ha espresso adesione. La Corte ha quindi dovuto verificare gli effetti processuali della rinuncia e le conseguenze sulle spese e sul contributo unificato.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto per rinuncia il giudizio di cassazione. Ha precisato che la rinuncia al ricorso produce l'estinzione del processo anche senza accettazione della controparte, poiché non ha natura di atto accettizio e comporta il passaggio in giudicato della decisione impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente. Ha escluso l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, osservando che tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    visti gli art. 390, 391 c.p.c.

    disciplina la rinuncia al ricorso per cassazione, che nel caso concreto ha determinato l'estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    visti gli art. 390, 391 c.p.c.

    consente la declaratoria di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non si applica il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica in caso di estinzione per rinuncia, perché la norma opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione produce l'estinzione del giudizio anche se la controparte non vi aderisce, non avendo natura di atto accettizio.
  • La rinuncia al ricorso comporta il venir meno dell'interesse a coltivare il contraddittorio sull'impugnazione e determina il passaggio in giudicato della decisione impugnata.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia, il rinunciante può essere condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente.
  • L'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 va applicato solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non è estensibile analogicamente all'estinzione per rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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