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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11524/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per detenzione di marijuana. Nel ricorso deduceva, con un primo motivo, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 625 n. 5 c.p. senza contraddittorio; con un secondo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'applicazione della recidiva. Dal testo emerge che la condanna riguardava la detenzione di marijuana in quantità pari a 1.828 dosi, con valorizzazione, da parte della Corte territoriale, dei numerosi precedenti penali, della gravità del fatto e della condotta dell'imputato, che avrebbe occultato lo stupefacente nell'abitazione del fratello e reso dichiarazioni confessorie solo dopo l'avvio del processo a carico del fratello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inconferente perché riferito alla riqualificazione del fatto ex art. 625 n. 5 c.p., norma estranea alla sentenza impugnata, che riguardava invece una violazione della disciplina sugli stupefacenti e non un furto aggravato. Ha reputato il secondo motivo privo di consistenza, poiché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente sia sull'applicazione della recidiva, in ragione dei numerosi precedenti penali, sia sul diniego delle attenuanti generiche, in considerazione della gravità della detenzione di marijuana e della spregiudicatezza della condotta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625 n. 5 c.p.

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto inconferente perché estraneo al thema decidendum della sentenza impugnata, che non riguardava il furto aggravato.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si fonda su una norma o su una qualificazione giuridica estranea alla decisione impugnata, risultando così non coerente con l'oggetto del giudizio di legittimità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando la sentenza di merito lo sorregge con motivazione non apparente e con riferimento a elementi fattuali specifici, come la gravità del fatto e la personalità dell'imputato desunta dai precedenti e dalle modalità della condotta.
  • L'applicazione della recidiva è legittimamente motivata quando il giudice di merito valorizza i precedenti penali dell'imputato e tali precedenti sono logicamente raccordati alla valutazione della sua personalità criminale.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

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