Cassazione Civile, Ordinanza n. 23226/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a un libero professionista un avviso di accertamento per maggior reddito non dichiarato relativo all'anno d'imposta 2005, anche sulla base di indagini sui conti correnti. Il contribuente aveva attivato la procedura di accertamento con adesione, conclusa con sottoscrizione dell'atto e versamento della prima rata, ma l'Ufficio aveva poi emesso un diniego di adesione ritenendo invalida la polizza fideiussoria prodotta perché rilasciata da un soggetto non abilitato. Successivamente era stata iscritta a ruolo la pretesa originaria e notificata cartella di pagamento. Il contribuente aveva impugnato sia il diniego sia la cartella, sostenendo che l'accordo di adesione avesse comunque ridotto e modificato la pretesa tributaria. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi e la CTR aveva confermato, ma con motivazione ritenuta dall'Agenzia apparente e priva di autonoma valutazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 D.Lgs. 546/1992; 2) omessa pronuncia sulla eccezione di inammissibilità dei ricorsi del contribuente ex art. 112 c.p.c.; 3) violazione degli artt. 6, 8 e 9 D.Lgs. 218/1997 per mancato riconoscimento dell'invalidità del procedimento di adesione e dell'irrilevanza dell'accordo in assenza di polizza fideiussoria idonea.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo la motivazione della sentenza impugnata meramente apparente perché priva di una reale autonoma valutazione delle questioni devolute in appello e priva di qualsiasi risposta alle censure dell'Ufficio e alle deduzioni del contribuente. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, affinché esamini nuovamente la controversia e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come vizio processuale per nullità della sentenza impugnata dovuta a motivazione apparente e violazione di norme sul contenuto della decisione
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
la Corte lo richiama come parametro del requisito di motivazione della sentenza, la cui violazione rende nulla la decisione se manca una reale valutazione delle questioni
art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992
è indicato quale norma che impone un'adeguata motivazione delle sentenze tributarie
è richiamato nel secondo motivo come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per omessa decisione su una contestazione processuale
artt. 6, comma 4, 8 e 9 D.Lgs. n. 218 del 1997
sono invocati per sostenere che l'accordo di adesione non si fosse perfezionato e fosse privo di efficacia per difetto di idonea garanzia fideiussoria
è richiamato per fondare l'asserita inidoneità della polizza fideiussoria rilasciata da un soggetto non iscritto all'albo dei soggetti abilitati
è menzionato nel testo come riferimento normativo ratione temporis per la garanzia fideiussoria richiesta nell'ambito dell'adesione
Corte costituzionale n. 228 del 2014
è citata come precedente in tema di accertamenti bancari nei confronti dei liberi professionisti, con distinzione tra versamenti e prelevamenti
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a confermare la decisione di primo grado senza svolgere una autonoma valutazione delle censure devolute e senza dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni del proprio dissenso o adesione.
- Nel giudizio tributario il giudice dell'appello deve esaminare le questioni effettivamente proposte dalle parti: il mancato confronto con le doglianze dell'Ufficio e con le deduzioni difensive del contribuente integra vizio di motivazione rilevabile in cassazione.
- Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è accolto per vizio motivazionale della sentenza impugnata, le ulteriori censure che presuppongono un nuovo esame del merito possono restare assorbite dal rinvio.
- La validità ed efficacia di un accordo di accertamento con adesione, nonché degli effetti sulla pretesa tributaria originaria, richiedono una verifica delle condizioni di perfezionamento previste dalla disciplina speciale, inclusa l'idoneità della garanzia fideiussoria richiesta dalla legge.
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