Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20377/2022 del 25/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi, entrambi incentrati sulla carenza e contraddittorietà della motivazione riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per il reato di peculato. Il primo motivo denunciava contraddittorietà e illogicità della motivazione relativamente al mancato riconoscimento dell'attenuante, atteso che la corte territoriale non aveva considerato il valore praticamente nullo del fucile, che risultava in cattivo stato di conservazione e destinato alla rottamazione da parte del proprietario. Il secondo motivo contestava l'omessa e insufficiente motivazione con riferimento alla nozione di notorio valore, osservando che l'affermazione di un valore collezionistico e di remota fabbricazione era apodittica e non supportata da alcun elemento di prova (non risultava l'anno di produzione e mancavano riscontri fattuali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Richiamando la pronuncia di annullamento precedente (n. 38685/2019) e la giurisprudenza sul punto, la Corte ha ritenuto che la Corte d'Appello di Perugia non avesse colmato le lacune motivazionali indicate e avesse formulato affermazioni apodittiche circa il valore dell'arma senza tenere conto di elementi fattuali presenti negli atti (la consegna dell'arma per rottamazione da parte del proprietario e la dichiarazione sull cattivo stato di conservazione). Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al punto relativo al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p.; tale attenuante è stata riconosciuta dalla Cassazione nella presente sede (poiché dagli atti risultava evidente il valore irrisorio del fucile) e la causa è stata rinviata alla Corte d'Appello di Firenze per la determinazione del trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • Codice penale - art. 62, n. 4

    La circostanza attenuante si applica quando il danno patrimoniale causato dal fatto è di rilevanza minimale; la valutazione della tenuità rileva esclusivamente sotto il profilo oggettivo del danno patrimoniale e non sulla gravità complessiva della vicenda

  • Codice di procedura penale - art. 606 comma 1 lett. e)

    art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.

    Consente il ricorso per cassazione per motivazione contraddittoria, illogica o manifestamente insufficiente; la Suprema Corte può sindacare carenze motivazionali che incidono sulla decisione sostanziale

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 comma 8

    art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale citata per la presentazione delle conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; rilievo procedurale sulle conclusioni e non sul merito della valutazione del fatto

  • Cassazione - sentenza n. 38685/2019 (precedente annullamento)

    Cass. sent. n. 38685/2019

    La pronuncia precedente aveva già evidenziato che l'esclusione dell'attenuante era motivata con ragionamenti errati e che la valutazione della speciale tenuità deve riguardare il danno patrimoniale oggettivo del singolo fatto; perciò la decisione di merito era stata annullata e rinviata

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.4 c.p. è decisivo il valore oggettivo del danno patrimoniale causato dal singolo fatto, non la gravità complessiva o il contesto della vicenda
  • Le affermazioni sulla sussistenza di un notorio valore o di un valore collezionistico devono essere fondate su elementi di fatto presenti nel processo; non sono ammissibili valutazioni apodittiche prive di riscontro probatorio
  • Se dagli atti emerge in modo chiaro e documentato che l'oggetto sottratto aveva valore irrilevante (es. dichiarazione del proprietario di volerlo rottamare; certificazione di pessimo stato di conservazione), l'attenuante puo essere riconosciuta anche senza ulteriori accertamenti
  • La Corte d'Appello, in caso di rinvio dalla Cassazione, è tenuta a colmare puntualmente le lacune motivazionali indicate; il mancato o formale riesame puo integrare i vizi rilevabili in cassazione
  • Non sono elementi probatori idonei a sostituire la valutazione del valore patrimoniale le sole modalità della condotta (ad es. la modalità di appropriazione) se non collegabili specificamente al valore dell'oggetto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.