Cassazione Civile, Ordinanza n. 30545/2023 del 03/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Il giudizio traeva origine da una domanda proposta da un privato nei confronti di una banca per far accertare l’inadempimento dell’istituto all’obbligo di riscontrare una richiesta di accesso ai dati personali formulata nel 2019. Il Tribunale di Milano aveva respinto la domanda rilevando che l’attore non aveva provato, a fronte della contestazione sulla legittimazione passiva, che la banca fosse titolare o responsabile del trattamento dei dati personali. Avverso tale sentenza il soccombente aveva proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma prima dell’adunanza camerale ha depositato rinuncia al ricorso, dichiarando che la rinuncia era conseguenza di un accordo transattivo tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, ritenendo che l’ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non sia dovuto in caso di sopravvenuta inammissibilità/estinzione del gravame e non di inammissibilità originaria. Non essendovi decisione sul merito dei motivi, la controversia si è chiusa per effetto della rinuncia.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso, se ritualmente depositata, comporta l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L’ulteriore contributo unificato ha finalità sanzionatoria e deflattiva e si applica all’inammissibilità originaria dell’impugnazione, non alla sopravvenuta estinzione o inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato nei casi previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato solo per il calcolo dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente proposta e depositata prima della decisione, determina l’estinzione del giudizio senza esame dei motivi.
- L’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni respinte o inammissibili ha natura sanzionatoria e non si applica quando l’estinzione del processo sia sopravvenuta per rinuncia.
- Quando la domanda di merito riguarda l’accesso ai dati personali, la parte attrice deve provare la titolarità o responsabilità del trattamento in capo al convenuto, se tale qualità è specificamente contestata.
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