Cassazione Penale, Sentenza n. 9269/2024 del 04/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la dichiarazione di inammissibilita' degli appelli pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Firenze. Gli appellanti contestavano, in termini generali: la qualificazione della partecipazione al fatto omicidiario (concorso nell'omicidio), la mancata riqualificazione in omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), il mancato riconoscimento della legittima difesa o dell'eccesso colposo, il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, l'eccessivita' della pena e la presunta eccessivita' delle somme liquidate a favore delle parti civili. I ricorsi per Cassazione denunciavano la declaratoria di aspecificita' dei motivi di appello e sostenevano che gli appelli avevano indicato punti concreti non valutati dal giudice di primo grado e che avrebbero potuto determinare esito diverso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificita'. Per ciascun motivo la Corte ha ritenuto che l'atto di appello non avesse contestato in modo puntuale i passaggi argomentativi decisivi della sentenza di primo grado (es. la pluralita' e gravita' delle lesioni, l'uso reiterato di piu' mezzi contundenti, la valutazione del comportamento successivo degli imputati), limitandosi a riproporre la stessa tesi difensiva senza confutare le ragioni poste a fondamento della condanna. In particolare: per la qualificazione del dolo e la preterintenzionalita' si e' ritenuto che gli elementi posti a base della decisione di merito non fossero stati affrontati; sul punto delle attenuanti e della provocazione la Corte ha osservato che la sproporzione della reazione rispetto alla presunta offesa non era stata confutata; quanto al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione della provvisionale per le parti civili i motivi erano generici e non argomentati. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla esposizione dei motivi in cassazione, il ricorso doveva essere redatto nei limiti stretti previsti dalla norma; qui usato per inquadrare i limiti della esposizione dei motivi di cassazione
Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al criterio di partenza per la quantificazione; la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse motivato specificamente la richiesta di pena piu' lieve in rapporto ai criteri dell'art. 133
Norma relativa all'omicidio preterintenzionale: era oggetto di censura dagli imputati che chiedevano la riqualificazione; la Corte ha ritenuto che gli appelli non avessero efficacemente contrastato le ragioni della sentenza di primo grado che avevano ritenuto sussistente il dolo
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti conseguente alla declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi
Massime di principio
- Motivi di appello e ricorso in Cassazione devono essere specifici: occorre confrontarsi punto per punto con i passaggi motivazionali decisivi della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre la versione difensiva.
- Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. dolo vs preterintenzione) bisogna argomentare concretamente come e perche' gli elementi probatori posti a fondamento della qualificazione opposta siano errati o non probanti; semplici riferimenti al comportamento successivo degli imputati sono spesso insufficienti.
- Il riconoscimento di attenuanti come la provocazione richiede dimostrazione della relazione causale e della proporzionalita' tra offesa e reazione; la mera affermazione della condotta provocatoria della vittima senza confutare la gravita' della reazione non basta.
- Le censure sulla determinazione della pena devono indicare fattori concreti e specifici previsti dall'art. 133 c.p. che giustifichino una diversa quantificazione; affermazioni generiche sulla ridotta capacita' a delinquere non sono idonee.
- Le impugnazioni sulla quantificazione delle provvisionali o delle spese civili richiedono una critica argomentata e numericamente articolata della liquidazione; la formula generica 'le somme appaiono eccessive' non obbliga il giudice d'appello a rideterminare.
- Quando in cassazione si contesta l'aspecificita' di un motivo di appello, il ricorso deve dimostrare in quali passaggi l'appello era invece specifico e come questi avrebbero inciso sul giudizio di merito; diversamente il ricorso risultera' esso stesso inammissibile.
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