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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9269/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la dichiarazione di inammissibilita' degli appelli pronunciata dalla Corte d'assise d'appello di Firenze. Gli appellanti contestavano, in termini generali: la qualificazione della partecipazione al fatto omicidiario (concorso nell'omicidio), la mancata riqualificazione in omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.), il mancato riconoscimento della legittima difesa o dell'eccesso colposo, il mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche, l'eccessivita' della pena e la presunta eccessivita' delle somme liquidate a favore delle parti civili. I ricorsi per Cassazione denunciavano la declaratoria di aspecificita' dei motivi di appello e sostenevano che gli appelli avevano indicato punti concreti non valutati dal giudice di primo grado e che avrebbero potuto determinare esito diverso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per difetto di specificita'. Per ciascun motivo la Corte ha ritenuto che l'atto di appello non avesse contestato in modo puntuale i passaggi argomentativi decisivi della sentenza di primo grado (es. la pluralita' e gravita' delle lesioni, l'uso reiterato di piu' mezzi contundenti, la valutazione del comportamento successivo degli imputati), limitandosi a riproporre la stessa tesi difensiva senza confutare le ragioni poste a fondamento della condanna. In particolare: per la qualificazione del dolo e la preterintenzionalita' si e' ritenuto che gli elementi posti a base della decisione di merito non fossero stati affrontati; sul punto delle attenuanti e della provocazione la Corte ha osservato che la sproporzione della reazione rispetto alla presunta offesa non era stata confutata; quanto al trattamento sanzionatorio e alla quantificazione della provvisionale per le parti civili i motivi erano generici e non argomentati. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite alla esposizione dei motivi in cassazione, il ricorso doveva essere redatto nei limiti stretti previsti dalla norma; qui usato per inquadrare i limiti della esposizione dei motivi di cassazione

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla determinazione della pena e al criterio di partenza per la quantificazione; la Corte ha ritenuto che l'appello non avesse motivato specificamente la richiesta di pena piu' lieve in rapporto ai criteri dell'art. 133

  • art. 584 cod. pen.

    Norma relativa all'omicidio preterintenzionale: era oggetto di censura dagli imputati che chiedevano la riqualificazione; la Corte ha ritenuto che gli appelli non avessero efficacemente contrastato le ragioni della sentenza di primo grado che avevano ritenuto sussistente il dolo

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali dei ricorrenti conseguente alla declaratoria di inammissibilita' dei ricorsi

Massime di principio

  • Motivi di appello e ricorso in Cassazione devono essere specifici: occorre confrontarsi punto per punto con i passaggi motivazionali decisivi della sentenza impugnata, non limitarsi a riproporre la versione difensiva.
  • Per contestare la qualificazione giuridica del fatto (es. dolo vs preterintenzione) bisogna argomentare concretamente come e perche' gli elementi probatori posti a fondamento della qualificazione opposta siano errati o non probanti; semplici riferimenti al comportamento successivo degli imputati sono spesso insufficienti.
  • Il riconoscimento di attenuanti come la provocazione richiede dimostrazione della relazione causale e della proporzionalita' tra offesa e reazione; la mera affermazione della condotta provocatoria della vittima senza confutare la gravita' della reazione non basta.
  • Le censure sulla determinazione della pena devono indicare fattori concreti e specifici previsti dall'art. 133 c.p. che giustifichino una diversa quantificazione; affermazioni generiche sulla ridotta capacita' a delinquere non sono idonee.
  • Le impugnazioni sulla quantificazione delle provvisionali o delle spese civili richiedono una critica argomentata e numericamente articolata della liquidazione; la formula generica 'le somme appaiono eccessive' non obbliga il giudice d'appello a rideterminare.
  • Quando in cassazione si contesta l'aspecificita' di un motivo di appello, il ricorso deve dimostrare in quali passaggi l'appello era invece specifico e come questi avrebbero inciso sul giudizio di merito; diversamente il ricorso risultera' esso stesso inammissibile.

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