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Ordinanza

Ordinanza n. 151/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'accertamento: - del diritto della minore -OMISSIS-alla presa in carico in via diretta o indiretta da parte dell'ASP per la terapia cognitivo comportamentale con metodo ABA alla luce della L. n. 134/15; - del diritto al risarcimento del danno risultante dal dover provvedere privatamente ad una terapia che dovrebbe essere garantita dall’ASP;

Giustizia amministrativa202500441

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. staccataOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto della minore, affetta da disturbo dello spettro autistico, a ricevere a carico del Sistema Sanitario regionale la terapia cognitivo-comportamentale con metodo ABA, mediante presa in carico diretta o indiretta da parte dell'ASP, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dalla mancata presa in carico. In precedenza, il Tribunale civile di Reggio Calabria, in sede cautelare ex art. 700 c.p.c. e previo esperimento di CTU, aveva riconosciuto il diritto della minore al trattamento ABA per trenta ore settimanali, distribuite su sei giorni. Nel successivo giudizio di merito, il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. Un precedente ricorso in riassunzione davanti al TAR era stato dichiarato inammissibile per ragioni di rito. Il TAR ha rilevato che la minore, nata nel 2013, aveva già compiuto dodici anni alla data di instaurazione del giudizio, mentre la precedente CTU aveva indicato la necessità del trattamento almeno fino al compimento dei dodici anni, con successiva rivalutazione. Alla luce delle Raccomandazioni ISS del 2023, che richiedono interventi personalizzati e calibrati sulle caratteristiche cliniche, sull'età e sul profilo di funzionamento del minore, i ricorrenti sostengono dunque il diritto alla prosecuzione o all'erogazione della terapia e al ristoro delle spese sostenute privatamente.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso né le domande di accertamento né quelle risarcitorie. Ha disposto una CTU ai sensi dell'art. 67 c.p.a., ritenendo necessario accertare l'effettivo stato di salute della minore e individuare, sulla base delle sue condizioni cliniche e delle evidenze scientifiche, il trattamento terapeutico appropriato, anche in raffronto alle eventuali terapie diverse prescritte o praticate dall'ASP. Il consulente dovrà verificare l'inerenza e l'appropriatezza della terapia ABA rispetto alle condizioni della minore, tenendo conto delle vigenti Linee guida ISS in materia di autismo, e determinare durata e numero di ore settimanali del trattamento eventualmente necessario. Sono stati disciplinati gli adempimenti del CTU, le comunicazioni alle parti, la nomina dei consulenti di parte, lo schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale. L'anticipazione di 500 euro, oltre accessori, è stata posta a carico dei ricorrenti. Ogni decisione in rito e nel merito è stata riservata all'esito della CTU; l'udienza di discussione è stata fissata al 21 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 67 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una consulenza tecnica d'ufficio quando l'accertamento dei fatti e delle valutazioni tecniche è necessario per decidere la controversia.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili all'attività istruttoria del giudice.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato tra le norme processuali applicabili all'attività istruttoria del giudice.

  • art. 193 c.p.c.

    Richiamato per il giuramento del consulente tecnico d'ufficio, da rendere mediante dichiarazione sottoscritta con firma digitale.

  • art. 700 c.p.c.

    Indica il procedimento cautelare anteriormente promosso davanti al giudice del lavoro, nel quale era stata disposta una precedente CTU e riconosciuto il trattamento ABA in via cautelare.

  • Legge n. 134/2015

    Richiamata dai ricorrenti quale base normativa del diritto della minore affetta da disturbo dello spettro autistico alla presa in carico terapeutica.

  • art. 6, par. 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato insieme alle norme nazionali in materia di protezione dei dati personali per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.

  • art. 9, parr. 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato per la particolare tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento disposto nel provvedimento.

Massime di principio

  • Quando la domanda relativa all'erogazione di una terapia sanitaria richiede di stabilire l'appropriatezza, l'inerenza e l'intensità del trattamento in rapporto alle condizioni cliniche individuali, il giudice amministrativo può disporre una CTU ai sensi dell'art. 67 c.p.a. prima di decidere sia sull'obbligo di presa in carico sia sulle correlate pretese risarcitorie.
  • Nelle controversie sull'erogazione di trattamenti per disturbi dello spettro autistico, la valutazione giudiziale non può fondarsi automaticamente su un numero standard di ore o sulla mera indicazione di una terapia: tipologia, modalità, intensità e durata devono essere personalizzate in relazione alle caratteristiche cliniche, all'età e al profilo di funzionamento del minore, alla luce delle evidenze scientifiche e delle Linee guida vigenti.
  • La CTU disposta nel precedente giudizio cautelare non esclude la necessità di una nuova valutazione tecnica quando, al momento della decisione del giudice amministrativo, siano mutate le condizioni rilevanti, in particolare l'età del minore rispetto al periodo temporale considerato dal precedente accertamento.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieIstruttoria processuale
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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