Cassazione Penale, Sentenza n. 7068/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Frosinone per due ragioni principali: 1) mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nel certificato penale (in particolare mancata unificazione con la sentenza n.14), nonostante breve lasso temporale e omogeneità delle condotte (truffe), e presenza di diversi correi; 2) censura della determinazione della pena in quanto, per ciascun gruppo unificato, la pena risultava di fatto identica a quella già irrogata in una delle sentenze aggregate, con mancanza di esplicitazione dei criteri applicati per i reati satellite.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice dell'esecuzione, abbia motivato adeguatamente la decisione di riconoscere la continuazione solo tra alcuni dei reati, rilevando che, pur essendovi omogeneità del bene giuridico offeso e del modus operandi, gli altri reati erano caratterizzati da diversa collocazione territoriale e da una distanza temporale tale da non provare un progetto criminoso originario comune. Quanto alla determinazione della pena, il Tribunale ha correttamente applicato i principi relativi agli incrementi per i reati satellite ai sensi dell'art.133 c.p., indicando motivatamente l'aumento per i singoli reati; la circostanza che la pena finale coincida con quella di una delle sentenze aggregate non è di per sé illegittima e può rappresentare un beneficio al condannato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
richiamato come disciplina della continuazione in sede esecutiva
Il riconoscimento della continuazione in esecuzione segue i medesimi criteri del giudizio di cognizione: necessita di verifica degli indicatori concreti (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, programmazione originaria)
richiamato per i criteri che incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam
Il Tribunale ha valutato gli elementi di cui all'art.133 per determinare gli aumenti sanzionatori per i reati satellite e ha indicato sinteticamente le ragioni dell'incremento
richiamato quale norma che prescrive la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso
A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616
Sez. U., sentenza n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo), Rv. 270074
giurisprudenza citata sul tema dei criteri per il riconoscimento della continuazione
La Suprema Corte richiede una valutazione approfondita e multifattoriale: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e che i reati successivi siano stati programmati, almeno nelle linee essenziali, già al momento del primo reato
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione occorre provare non solo l'omogeneità delle condotte, ma anche la contiguità spazio-temporale e la sussistenza di un progetto criminoso originario: la mera somiglianza materiale tra reati (es. tutte truffe) non è sufficiente
- La presenza di differenze di luogo, di tempo e di correi può giustificare la mancata unificazione in continuazione se impedisce di dimostrare una cornice deliberativa comune antecedente
- In sede esecutiva il giudice applica gli stessi indicatori delle sezioni unite: la valutazione è di merito e solo limitatamente sindacabile in Cassazione se logica e non contraddittoria
- Nella determinazione della pena per reati unificati quoad poenam il giudice deve indicare gli aumenti e i criteri ai sensi dell'art.133 c.p.; tuttavia, se la rideterminazione comporta una pena finale pari a quella di una delle sentenze aggregate, ciò non è automaticamente illegittimo e può rappresentare un effetto favorevole al condannato
- Chi impugna deve concentrarsi sull'apporto probatorio circa la programmabilità originaria dei reati e sulla contiguità spazio-temporale; le censure sulla motivazione del giudice dell'esecuzione hanno scarse possibilità di successo se la motivazione è coerente e non contraddittoria
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