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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04322/2024 del 19/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un professionista legale aveva insinuato al passivo di una società assicurativa in liquidazione coatta amministrativa un credito per compensi professionali derivanti dall'assistenza e difesa prestata in numerose pratiche. Il commissario liquidatore aveva ammesso solo una parte minima del credito; il Tribunale, in opposizione allo stato passivo, aveva aumentato l'ammissione a euro 22.837,50 ma aveva escluso varie pratiche per prescrizione presuntiva, per difetto di documentazione o per errore sull'effettiva difesa svolta. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) violazione dell'art. 99 l.fall. e dell'art. 210 c.p.c. per avere il Tribunale negato l'acquisizione dei documenti già prodotti nella fase amministrativa; 2) violazione dell'art. 2956 c.c. per avere applicato la prescrizione presuntiva nonostante la pretesa riconducibilità del rapporto a convenzione scritta; 3) violazione degli artt. 2956, 2959 e 2960 c.c. sulla prescrizione presuntiva, sulla possibilità di superarla mediante ammissione del debitore e giuramento decisorio; 4) violazione dell'art. 2944 c.c. per mancato riconoscimento dell'efficacia interruttiva di una nota del 2010; 5) violazione dell'art. 2957 c.c. sul dies a quo della prescrizione; 6) violazione dell'art. 233 c.p.c. per avere ritenuto tardiva la richiesta di giuramento decisorio; 7) violazione degli artt. 2736, 2739 e 2960 c.c. per avere ritenuto inammissibile il giuramento perché formulato de veritate anziché de scientia; 8) nullità per violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 2700 c.c. in relazione a una pratica esclusa per difetto di prova del mandato.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, affermando che nell'opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa l'opponente deve soltanto indicare specificamente i documenti già prodotti nella fase amministrativa, con conseguente dovere del tribunale di acquisirli d'ufficio dal fascicolo della procedura. Ha inoltre accolto, nei limiti di cui in motivazione, il terzo, sesto e settimo motivo, richiamando l'orientamento poi consolidato dalle Sezioni Unite secondo cui, quando è eccepita la prescrizione presuntiva per un credito professionale e il creditore deferisce giuramento decisorio, la risposta del commissario liquidatore di non sapere se il pagamento sia avvenuto equivale a mancato giuramento; è inoltre ammissibile il giuramento in forma de scientia/de notitia, non quello de veritate. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza per mancato deposito della convenzione richiamata; il quarto e il quinto motivo sono stati assorbiti; l'ottavo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a una rivalutazione del materiale probatorio. In conclusione, il decreto impugnato è stato cassato con rinvio al giudice di merito per nuovo esame alla luce dei principi affermati.

Norme richiamate

  • art. 99 l.fall.

    nell'opposizione allo stato passivo l'opponente deve indicare specificamente i documenti di cui intende avvalersi; se già prodotti nella verifica amministrativa, il tribunale deve acquisirli d'ufficio dal fascicolo della procedura.

  • art. 209 l.fall.

    la disciplina delle impugnazioni e dell'opposizione allo stato passivo nella liquidazione coatta amministrativa rinvia agli artt. 98, 99, 101 e 103 l.fall.; i principi sulla prova documentale elaborati per il fallimento si applicano anche alla l.c.a.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione al potere del giudice di acquisire documenti; la Corte ha fondato l'accoglimento sul combinato disposto con l'art. 99 l.fall.

  • art. 2956 c.c.

    la prescrizione presuntiva opera nei rapporti che normalmente si svolgono senza formalità; non opera per il credito fondato su contratto scritto, salvo la parte di prestazione non ricondotta al documento contrattuale.

  • art. 2959 c.c.

    la dichiarazione del debitore/commissario sulla mancata estinzione del debito può rilevare ai fini del superamento dell'eccezione di prescrizione presuntiva, secondo i principi richiamati dalla giurisprudenza più recente.

  • art. 2960 c.c.

    il giuramento decisorio è ammissibile anche contro il commissario liquidatore, ma soltanto nella forma del giuramento de scientia o de notitia; non è ammissibile il giuramento de veritate su fatti personali non conoscibili direttamente dall'organo.

  • art. 2944 c.c.

    invocato per l'efficacia interruttiva di una comunicazione; il relativo motivo è stato assorbito e la Corte non si è pronunciata nel merito.

  • art. 2957 c.c.

    invocato per il dies a quo della prescrizione; il relativo motivo è stato assorbito.

  • art. 233 c.p.c.

    in qualunque stato della causa

    il giuramento decisorio è deferibile in ogni stato e grado della causa; la richiesta non può essere rigettata come tardiva per il solo fatto della sua formulazione in una fase successiva.

  • art. 236 c.p.c.

    il giudice può modificare la formula del giuramento, rendendola conforme al tipo ammissibile.

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso deve contenere l'esposizione del fatto e la specifica indicazione, con localizzazione, dei documenti su cui si fonda il motivo; in difetto il motivo è inammissibile.

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare i documenti posti a fondamento del ricorso; l'omissione determina inammissibilità del motivo fondato su quei documenti.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel motivo sull'asserita pronuncia d'ufficio; la Corte ha escluso la violazione perché il giudice si era limitato a valutare le prove dedotte.

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per il principio di non contestazione; la Corte ha escluso la violazione, ritenendo che fosse stata effettuata una valutazione delle prove e non una decisione su fatti non contestati.

  • art. 116 c.p.c.

    il motivo è stato ritenuto inammissibile perché mirava a un nuovo apprezzamento delle prove, non consentito in cassazione.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato in relazione al valore probatorio degli atti; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito.

  • art. 2709 c.c.

    ritenuto non applicabile, in sede di verifica dei crediti, alle scritture contabili della società nei confronti del commissario liquidatore, considerato terzo rispetto alla società in bonis.

  • art. 2710 c.c.

    come l'art. 2709 c.c., è stato ritenuto inapplicabile alla verifica dei crediti nei confronti del commissario liquidatore.

  • art. 2751 bis n. 2 c.c.

    il credito professionale ammesso dal Tribunale è stato riconosciuto in via privilegiata.

  • art. 2736 c.c.

    richiamato in relazione alla disciplina del giuramento decisorio; la doglianza è stata accolta nei limiti dei principi affermati dalla giurisprudenza recente.

  • art. 2739 c.c.

    richiamato sulla formulazione e natura del giuramento; il giuramento deve essere coerente con la conoscenza del fatto da parte del soggetto cui è deferito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    richiamato dalla Corte per affermare che l'errore percettivo del giudice di merito trova tutela, se del caso, nel diverso rimedio della revocazione, non nel ricorso per cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, anche nella liquidazione coatta amministrativa, è sufficiente che l'opponente indichi in modo specifico i documenti già prodotti nella fase amministrativa; il tribunale deve acquisirli d'ufficio dal fascicolo della procedura, in applicazione del principio di non dispersione della prova documentale.
  • La prescrizione presuntiva non opera quando il credito professionale trae fondamento da un contratto scritto, mentre può operare per le prestazioni che, pur eseguite nell'ambito del rapporto, non trovano riscontro nel documento contrattuale.
  • Quando il creditore, per superare l'eccezione di prescrizione presuntiva, deferisce giuramento decisorio al commissario liquidatore/curatore, la dichiarazione di ignorare se il pagamento sia avvenuto equivale a mancato giuramento; il giuramento è ammissibile solo nella forma compatibile con la funzione e la conoscenza dell'organo, cioè de scientia o de notitia, non de veritate.
  • Il giuramento decisorio è deferibile in qualunque stato della causa e il giudice può adattarne la formula; non può essere rigettato solo per asserita tardività o per errori formali emendabili.
  • In cassazione, i motivi che dipendono da documenti decisivi devono rispettare rigorosamente gli oneri di specifica indicazione, localizzazione e deposito; in mancanza, sono inammissibili per difetto di autosufficienza.
  • Le censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o a correggere un errore percettivo del giudice di merito non sono deducibili in cassazione, ma al più in revocazione nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniMandatoInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezzaGiudicato

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