Cassazione Penale, Sentenza n. 8947/2024 del 01/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello che li aveva condannati per il reato di ricettazione rideterminando la pena. Valgono due distinti profili: per D'Antuono si deduce il vizio di motivazione circa la sussistenza del reato presupposto (truffa) e del dolo, sostenendo che la declaratoria di improcedibilità per tardività della querela non comportava la valida ricostruzione dei fatti a suo carico e che la Corte non ha adeguatamente considerato le dichiarazioni dell'imputato e le lacune probatorie; per Testa si censurano (i) l'omessa valutazione di prova decisiva a riscontro delle dichiarazioni del teste Tavaglione e la contraddittorietà nella valutazione della sua attendibilità; (ii) l'utilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato D'Antuono (art. 513 c.p.p.), acquisite in altro procedimento senza contraddittorio; (iii) la non considerazione di elementi di riscontro (certificato ANIA e intestazioni polizza) e l'utilizzo di dichiarazioni rese in assenza di valutazione preventiva della veste del dichiarante; (iv) la domanda che il riconoscimento dell'attenuante ex art. 648, comma 4, cod.pen. avrebbe dovuto comportare la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di D'Antuono Denis, ritenendo che le censure reiterassero motivi già adeguatamente valutati e confutati dalla motivazione di merito; ha, invece, annullato la sentenza impugnata nei confronti di Testa Salvatore Carmelo con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano per nuovo giudizio, per omessa valutazione dell'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dal coimputato e per mancata adeguata considerazione del materiale processuale acquisito da altro procedimento. È stato altresì chiarito che l'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. non costituisce reato autonomo e non incide sul computo dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 157 cod.pen. La Corte ha inoltre condannato D'Antuono al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Regola la possibilità di trattazione con contraddittorio cartolare; utilizzata per l'istruzione del ricorso in Cassazione
codice penale, art. 648, comma 4
Riferita come attenuante speciale per la ricettazione; la Corte precisa che tale attenuante non costituisce reato autonomo e non rileva ai fini del calcolo della prescrizione
Norma sulla truffa: la Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato presupposto, decisione contestata dal ricorrente D'Antuono
Richiamato in relazione all'alternativa qualificazione del fatto come contravvenzione; la Corte territoriale ha escluso tale alternativa
codice di procedura penale, art. 513
Riguarda l'utilizzabilità delle dichiarazioni rese da imputati: censurata la mancata valutazione in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni del coimputato acquisite in altro procedimento
codice di procedura penale, art. 192
Richiamato con riferimento all'utilizzo di dichiarazioni rese in assenza di verifica nel contraddittorio e alla loro ammissibilità come riscontro probatorio
Invocato nella doglianza relativa alla declaratoria di estinzione per prescrizione in relazione al riconoscimento dell'attenuante speciale
codice di procedura penale, art. 129
Richiamato in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione
Interpretato dalla Corte come norma che impone il computo della prescrizione sul massimale della fattispecie-base; dunque l'attenuante ex art. 648, comma 4 non riduce il termine prescrizionale
codice di procedura penale, artt. 238 comma 4 e 514
Richiamati per le regole sull'acquisizione e utilizzazione di atti di altri procedimenti e sugli eventuali limiti di esclusione
codice di procedura penale, art. 616
Evoca le statuizioni conseguenti all'inammissibilità del ricorso (applicate nel caso di D'Antuono)
Massime di principio
- Le censure di mera rivalutazione critica dei fatti già adeguatamente motivate in sede di merito sono inammissibili in Cassazione: occorre indicare vizi specifici di diritto o di motivazione manifestamente illogica.
- Le dichiarazioni eteroaccusatorie rese da un coimputato e acquisite in altro procedimento possono essere utilizzate solo dopo che il giudice abbia valutato la veste del dichiarante (se indagato/sospettato) e la legittimità del trasferimento degli atti, secondo le regole degli artt. 238 e 514 c.p.p.; in mancanza, l'utilizzo è censurabile e può portare all'annullamento con rinvio.
- L'attenuante speciale di cui all'art. 648, comma 4, cod.pen. non costituisce reato autonomo: non si applica per rideterminare i termini di prescrizione, che vanno calcolati sul massimale della fattispecie-base ai sensi dell'art. 157 c.p.
- In ipotesi di dichiarazioni contrastanti o di prove ritenute inattendibili in parte, la Corte di Cassazione richiede che il giudice del merito affronti esplicitamente i profili di attendibilità e i riscontri oggettivi; l'omessa valutazione di elementi decisivi rilevanti integra motivo di annullamento.
- Se l'accusa si fonda su atti o dichiarazioni provenienti da altri procedimenti, è obbligatorio che il giudice di merito ricostruisca e motivi il percorso logico che giustifica l'utilizzo di tali fonti, pena la statuizione sull'inutilizzabilità.
- Quando si contesta la motivazione circa il dolo o la qualificazione giuridica del fatto, la Cassazione non accoglierà una semplice richiesta di rivalutazione probatoria: la doglianza deve dimostrare incongruenze o contraddizioni specifiche nella motivazione resa dal giudice di merito.
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