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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06141/2025 del 14/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Non viene disposto alcun rinvio. La motivazione si fonda sull'adeguatezza del diniego della particolare tenuità del fatto da parte della Corte territoriale.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Milano del 6 maggio 2024 lamentando, per quanto emerge dall'ordinanza, il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la motivazione d'appello sul punto era adeguata, avendo valorizzato elementi ostativi come la marcata offensività della condotta, la scaltrezza sintomatica di dimestichezza nell'agire criminale e la presenza di diverse denunce a piede libero per fatti analoghi. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la motivazione di merito evidenzi elementi concreti di maggiore offensività della condotta e indici di abitualità o dimestichezza nel delinquere, come precedenti denunce per fatti analoghi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego della particolare tenuità del fatto è adeguatamente motivato quando il giudice di merito valorizza elementi fattuali specifici che esprimano una offensività non tenue della condotta.
  • La presenza di precedenti denunce o di ulteriori episodi analoghi può essere legittimamente utilizzata come indice ostativo al riconoscimento della particolare tenuità del fatto, in quanto sintomatica di una certa abitualità o dimestichezza criminale.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestare in modo non persuasivo una motivazione di merito che risulti già congrua e non manifestamente illogica sul punto decisivo.

Come è indicizzato

MaterieCause di non punibilità
RamiParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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