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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02681/2025 del 22/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che l'obbligo di tenuta delle scritture contabili non sarebbe configurabile per l'impresa assoggettata a contabilità semplificata ai sensi dell'art. 2214 c.c. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione sulla sussistenza del dolo specifico del reato, censurando la ricostruzione del giudice di merito. Con il terzo motivo ha chiesto la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ex art. 69 c.p. sulla contestata aggravante. È stata inoltre depositata una memoria difensiva, ritenuta non decisiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo, affermando che il regime di contabilità semplificata delle imprese minori non esonera dall'obbligo di tenuta delle scritture contabili ex art. 2214 c.c. e che la violazione può integrare bancarotta fraudolenta documentale quando sia preordinata a impedire la ricostruzione del patrimonio. Ha ritenuto il secondo motivo meramente riproduttivo di censure già disattese dal giudice di merito, che aveva desunto il dolo specifico dalla volontà di sottrarre ai creditori l'ingente magazzino oggetto di distrazione. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato perché il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo se arbitraria o illogica, evenienza esclusa nel caso concreto. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2214 c.c.

    L'obbligo di tenuta delle scritture contabili permane anche per le imprese minori in contabilità semplificata; la sua violazione può integrare bancarotta fraudolenta documentale se finalizzata a impedire la ricostruzione del patrimonio.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione salvo arbitrio o manifesta illogicità.

  • art. 621 c.p.

    Non è citato nel testo fornito in forma esplicita; il riferimento alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale è ricondotto alla disciplina fallimentare richiamata dalla sentenza, ma il numero di articolo non è determinabile con certezza dal solo testo.

Massime di principio

  • Il regime tributario di contabilità semplificata non elimina gli obblighi civilistici di tenuta delle scritture contabili previsti per l'imprenditore; pertanto la loro omissione, se strumentale a ostacolare la ricostruzione del patrimonio, può integrare bancarotta fraudolenta documentale.
  • Ai fini della bancarotta fraudolenta documentale, il dolo specifico può essere desunto dalla finalità di sottrarre ai creditori la ricostruzione dell'attivo e del patrimonio, anche attraverso la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili.
  • Le censure di legittimità che si limitano a riproporre questioni già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito non sono idonee a superare una declaratoria di inammissibilità.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti appartiene al merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolentaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati fallimentariProcesso penaleParte generale
SottomaterieBancarotta documentale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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