Cassazione Civile, Ordinanza n. 21855/2024 del 02/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente locale)
La controversia
La controversia riguarda un giudizio di revocazione proposto contro una precedente ordinanza/sentenza della Corte di cassazione che, in un diverso giudizio, aveva accolto il ricorso principale del Comune di Taranto e aveva dichiarato inammissibili i ricorsi incidentali condizionati di alcuni soggetti privati. I ricorrenti in revocazione hanno dedotto, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, primo comma, n. 4, c.p.c., che la declaratoria di inammissibilità dei loro ricorsi incidentali derivasse da un "abbaglio" percettivo, perché la Corte avrebbe erroneamente presupposto una loro soccombenza pregressa, mentre essi sarebbero stati totalmente vittoriosi nel merito e dunque privi di interesse a proporre un ricorso principale per revocazione. È stata anche proposta istanza di correzione di errore materiale per espungere dall’epigrafe della precedente decisione alcuni nominativi indicati per errore come parti intimate, ma in realtà difensori. Il Comune di Taranto ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, ritenendo che le censure formulate non denunciassero un errore di fatto revocatorio, bensì un errore di diritto: la doglianza investiva infatti la qualificazione del vizio denunciato e la corretta individuazione del mezzo di impugnazione esperibile, profili che attengono a valutazioni giuridiche e non a una svista percettiva sui fatti. La domanda di correzione di errore materiale è stata invece accolta, con ordine di espungere dall’epigrafe della precedente decisione i nominativi di alcuni difensori erroneamente indicati come parti. Le spese del giudizio di revocazione sono state poste a carico dei ricorrenti; nessuna statuizione sulle spese per il procedimento di correzione materiale. È stato inoltre dato atto dell’obbligo, per i ricorrenti, di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Consente la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi previsti dall'art. 395 c.p.c.; nel caso concreto la domanda è stata respinta perché non fondata su un vero errore di fatto.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio deve consistere in una svista percettiva, essenziale e decisiva, non in un errore di giudizio o in una valutazione giuridica; inoltre deve riguardare fatti non controversi e atti interni al giudizio di legittimità.
Richiamato per la trattazione in adunanza camerale e per il deposito dell'ordinanza nei termini di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità dell'impugnazione, ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare la misura dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione per errore di fatto è ammissibile solo quando la decisione sia stata determinata da una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, e non da un errore di valutazione o di sussunzione giuridica.
- Per integrare l'errore revocatorio occorre un contrasto tra la rappresentazione del fatto contenuta nella sentenza e quella emergente dagli atti, purché il fatto non sia stato oggetto di discussione tra le parti e risulti essenziale e decisivo.
- Non può essere fatto valere con revocazione un preteso errore sulla corretta individuazione del mezzo di impugnazione o sulla qualificazione giuridica del vizio dedotto, trattandosi di error iuris.
- L'errore materiale nella redazione del provvedimento è emendabile con il procedimento di correzione quando risulti dal testo un mero vizio compilativo o di trascrizione, senza incidere sul contenuto decisorio.
- In caso di inammissibilità del ricorso per revocazione, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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